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Orario di lavoro degli autisti: 39, 47 e 48 ore, e cosa decide il piano dei giri

2026-10-27 Maurizio Piredda — CFO e Co-founder

Sull’orario di un autista circolano cinque numeri: 39, 47, 48, 56 e 60 ore a settimana. Sono tutti giusti, ma rispondono a domande diverse. Il 56 è un limite di guida del Regolamento (CE) 561/2006. Il 48 e il 60 sono limiti di lavoro del D.Lgs. 234/2007. Il 39 e il 47 sono l’orario ordinario del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, cioè il punto oltre il quale ogni ora si paga come straordinario.

Chi pianifica la flotta li incontra quando decide a che ora parte un giro e a che ora rientra. Il consulente del lavoro li ritrova a fine mese, quando trasforma quelle ore in busta paga. Questa guida mette in fila le tre regole per tutti e due, con l’articolo e il comma da cui viene ciascuna; i testi sono stati letti il 27 ottobre 2026.

Ore di guida, ore di lavoro, orario ordinario: tre regole diverse

RegolaCosa misuraLimiti principaliDove si legge
Reg. (CE) 561/2006Tempo di guida e riposi9 ore di guida al giorno (10 due volte a settimana), 56 a settimana, 90 in due settimaneCronotachigrafo
D.Lgs. 234/2007Orario di lavoro: guida più carico, scarico, attese e altre attività48 ore di media, 60 in una settimana, 10 ore al giorno se c’è lavoro notturnoLibro unico del lavoro
CCNL Logistica, artt. 11, 11 bis e 11 quinquiesOrario ordinario, oltre il quale scatta lo straordinario39 ore, 47 per i discontinui, da 39 a 42 per i furgoni con accordoBusta paga

Il 561 lo trattiamo a parte, nella guida su tempi di guida e riposo: qui conta solo che le sue 56 ore sono guida. Una settimana con 50 ore di guida rispetta il 561 e può comunque superare i limiti del D.Lgs. 234/2007, perché ci sono anche le ore di carico, scarico e attesa.

La differenza fra 39 e 47 ore ordinarie si vede nel costo: con 52 ore di lavoro in una settimana, un autista a 39 ore fa 13 ore di straordinario, uno a 47 ne fa 5. Il calcolatore del costo di un’ora di autista mette a confronto i due regimi sulle tabelle ministeriali: scegli livello e regime, aggiungi lo straordinario medio a settimana e vedi quanto costa l’ora piena e quella in più.

Cosa conta come orario di lavoro dell’autista

La lettera a del primo comma dell’art. 3 del D.Lgs. 234/2007 definisce orario di lavoro il periodo fra l’inizio e la fine del lavoro in cui l’autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore e in attività. Ci entrano:

  • la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, i controlli di sicurezza su mezzo e carico, le pratiche di polizia e di dogana;
  • le attese al carico e allo scarico, quando la loro durata probabile non è nota in anticipo.

Restano fuori le interruzioni di guida dell’art. 7 del 561, i riposi intermedi, i periodi di riposo e i tempi di disponibilità (art. 3, comma 1, lettera a, punto 3). Sono tempi di disponibilità quelli in cui l’autista non deve restare sul posto di lavoro ma deve tenersi pronto a ripartire: il traghetto o il treno con il veicolo a bordo, le attese alla frontiera, quelle per i divieti di circolazione, e per chi guida in coppia il tempo passato accanto al collega o in cuccetta (lettera b). Il posto di lavoro comprende la sede, il veicolo e ogni luogo in cui si svolge il trasporto (lettera c).

Il CCNL riprende la stessa definizione all’art. 11, comma 1, e aggiunge tre regole.

  1. Per pause, riposi intermedi, riposi e attese per i divieti di circolazione l’autista ha diritto alla sola indennità di trasferta, salvo che li passi a casa (comma 2).
  2. Per i tempi di disponibilità spetta solo la trasferta. Il viaggio in treno, nave o aereo per raggiungere il servizio, e l’attesa del proprio turno in cabina con il doppio conducente, si pagano al 50% per la sola parte oltre l’orario ordinario e non contano come straordinario (comma 3).
  3. Il tempo per i pasti rientra nei riposi intermedi: un’ora per le trasferte fino a 15 ore, due oltre (comma 6).

L’attesa allo scarico è il caso che sposta più ore. Per il decreto conta come lavoro quando nessuno sa in anticipo quanto durerà. Gli accordi aziendali di forfettizzazione possono considerare nota la durata se l’impresa incarica l’autista di informarsi presso il cliente, oppure se le parti fissano un tempo medio di attesa per tipo di attività (art. 11, comma 8, lettera b). Come vada trattata un’attesa annunciata lo decidono l’accordo e il consulente; il dato di partenza, quanto si aspetta e dove, lo ha chi pianifica i giri.

I limiti del D.Lgs. 234/2007: 48 ore di media e 60 di massimo

Il decreto recepisce la direttiva 2002/15/CE e si applica ai lavoratori mobili delle imprese che fanno autotrasporto soggetto al 561, in conto proprio o per conto terzi (art. 2 e art. 3, lettera d). Fissa quattro regole.

Durata della settimana lavorativa

La settimana va da lunedì alle 0 a domenica alle 24 (art. 3, lettera g). La durata media non può superare le 48 ore; una singola settimana può arrivare a 60 solo se la media su quattro mesi resta entro 48 (art. 4, comma 1). Il contratto collettivo può allungare il periodo di riferimento, ma mai oltre sei mesi (comma 2).

Il CCNL Logistica usa questa facoltà: media di 48 ore e massimo di 60 su sei mesi, calcolati al netto delle giornate non lavorate ma retribuite (art. 11, comma 1). Chi lavora anche per un altro datore somma le ore; l’azienda deve chiederle per iscritto e l’autista deve indicarle per iscritto (art. 4, comma 4).

Un esempio di come funziona la media. Su 26 settimane un autista fa 3 settimane di ferie e ne lavora 23: il monte disponibile è 23 × 48 = 1.104 ore. Se in 8 settimane di picco lavora 56 ore, ne consuma 448, e nelle altre 15 settimane può lavorarne in media al massimo 43,7. Il picco è lecito, ma il conto si paga nei mesi dopo, ed è il piano dei giri a doverlo far tornare.

Riposi intermedi: dopo 6 ore di lavoro, non di guida

L’autista non può lavorare più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Se la giornata va da sei a nove ore di lavoro servono almeno 30 minuti, oltre le nove almeno 45, divisibili in periodi di almeno 15 minuti (art. 5).

È la regola che i piani costruiti sul solo 561 tendono a dimenticare. Un autista prende servizio alle 6, carica per un’ora e mezza, guida tre ore, scarica per un’ora e guida mezz’ora. Ha guidato tre ore e mezza, quindi il 561 non chiede ancora la pausa di 45 minuti, ma ha lavorato sei ore di fila e il D.Lgs. 234/2007 vuole il riposo intermedio adesso. Se la giornata arriva a nove ore e mezza, il totale dei riposi deve essere di almeno 45 minuti.

Lavoro notturno: 10 ore al giorno

Per il decreto la notte è un periodo di almeno quattro ore consecutive fra le 0 e le 7 (art. 3, lettera h). Se l’autista lavora di notte, l’orario di lavoro non può superare le dieci ore in ciascun periodo di 24 ore (art. 7, comma 1). Riguarda chi consegna nelle prime ore del mattino, come la distribuzione intermedia del farmaco o il fresco per la grande distribuzione: la giornata con lavoro notturno ha un tetto più basso.

La paga della notte la decide il contratto (art. 7, comma 2), e il CCNL la tratta in modo diverso per il personale viaggiante. Per la paga la notte va dalle 22 alle 6 (art. 12, comma 2). La maggiorazione per il lavoro notturno ordinario esclude chi guida (art. 12, comma 4). Lo straordinario notturno è maggiorato del 50% (art. 13, comma 6), e per ogni trasferta che tocca anche in parte l’orario notturno spettano 0,93 euro (art. 16), come spiega la guida sull’indennità di trasferta dell’autista.

Registrazione e informazione

L’orario di lavoro va registrato, e il responsabile è il datore di lavoro; se l’autista lo chiede, ha diritto a una copia (art. 8, comma 2). Dal 22 agosto 2008 l’obbligo si assolve con le scritture del libro unico del lavoro (comma 3). Il CCNL aggiunge che la copia della registrazione va consegnata entro 30 giorni dalla richiesta (art. 11, comma 8, lettera a). Gli autisti vanno informati delle norme, del regolamento interno e degli accordi aziendali (art. 8, comma 1).

Sanzioni del D.Lgs. 234/2007

ViolazioneSanzione amministrativa (art. 9)
Durata della settimana oltre i limiti, fino al 10%Da 130 a 780 euro per lavoratore e per periodo
Durata della settimana oltre i limiti, oltre il 10%Da 260 a 1.560 euro per lavoratore e per periodo
Riposi intermedi (art. 5)Da 103 a 300 euro
Periodi di riposo degli apprendisti (art. 6)Da 105 a 630 euro
Lavoro notturno oltre 10 ore (art. 7)Da 300 a 900 euro per lavoratore e per giornata
Registrazione e informazione (art. 8)Da 250 a 1.500 euro

Restano ferme le sanzioni del Codice della strada per tempi di guida e cronotachigrafo, artt. 174 e 178 (art. 9, comma 6). Su chi risponde di quelle, l’impresa o il conducente, c’è la guida sulla responsabilità d’impresa per il cronotachigrafo.

L’orario ordinario nel CCNL Logistica: 39 o 47 ore

Il decreto fissa i tetti, il contratto decide dove comincia lo straordinario. Il regime dipende dalla qualifica dell’autista, che è scritta in busta paga.

QualificaChi èOrario ordinarioCondizione
3 (lettere A, B, C)Patente C+E, veicolo con cronotachigrafo39 ore, 47 se discontinuoVerifica della discontinuità con i sindacati
2 (lettere E, F)Patente C, autocarro isolato con cronotachigrafo39 ore, 47 se discontinuoVerifica della discontinuità con i sindacati
2 (lettera D)Patente C, servizi in area o giri ripetitivi39 ore, estendibili a 47Stessa verifica
1 (lettere G, H)Patente B, veicolo senza cronotachigrafo39 ore, 42 con accordo dal 1° gennaio 2026Accordo aziendale sulla discontinuità

Il regime a 39 ore (art. 11)

L’orario ordinario dei conducenti è di 39 ore settimanali, distribuite su sei giorni al massimo e conguagliabili su quattro settimane. L’azienda deve comunicare la distribuzione dell’orario per iscritto ai nuovi assunti, e le modifiche ai dipendenti in servizio e ai sindacati (art. 11, comma 1).

Il regime discontinuo a 47 ore (art. 11 bis)

Le 47 ore valgono per gli autisti di qualifica 3 e di qualifica 2, lettere E ed F, che lavorano in modo discontinuo: trasporti in genere extraurbani, con assenze giornaliere per cui spetta la trasferta, su veicoli soggetti al 561 e al Reg. (UE) 165/2014, con un’alternanza di lavoro, pause, riposi e inattività (art. 11 bis, comma 1). Non basta deciderlo. L’azienda avvia una verifica con i sindacati firmatari, tramite la propria associazione o tramite Ebilog o un ente bilaterale, indicando quanti autisti ha per qualifica; l’incontro si tiene entro 15 giorni dalla comunicazione. Esperita la procedura, la discontinuità si considera verificata e vale quattro anni. Con la stessa procedura si possono portare a 47 ore anche gli autisti di qualifica 2, lettera D.

Il comma 2 dello stesso articolo apre un secondo livello: per gli autisti discontinui, con un accordo aziendale la media settimanale può salire a 58 ore e il massimo a 61, sempre su sei mesi. È una deroga che l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 234/2007 consente ai contratti collettivi. L’accordo va firmato per adesione dagli autisti e vale per tutti con l’adesione della maggioranza; dura al massimo quattro anni, e tre mesi dopo la scadenza senza rinnovo si torna ai limiti dell’art. 11 (commi 2 e 3). Nelle aziende fino a 8 dipendenti gli accordi possono essere firmati a livello territoriale (nota a verbale).

I furgoni con patente B (art. 11 quinquies)

Per gli autisti di qualifica 1, parametri G e H, l’orario ordinario resta di 39 ore. Un accordo aziendale può riconoscere la discontinuità e alzarlo: a 44 ore, poi a 43 dal 1° giugno 2025 e a 42 dal 1° gennaio 2026 (comma 2). Gli accordi durano al massimo tre anni (comma 4) e definiscono anche la forfettizzazione dello straordinario e l’indennità per chi lavora fuori dal comune (comma 7).

Straordinario del personale viaggiante

È straordinario il lavoro oltre i limiti degli artt. 11, 11 bis e 11 quinquies (art. 13, comma 3). Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione globale, e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 168 (art. 13, comma 8).

  • Straordinario feriale diurno: +30%.
  • Straordinario feriale notturno, dalle 22 alle 6: +50%.
  • Straordinario festivo diurno: +65%.
  • Straordinario festivo notturno: +75%.
  • Per il personale viaggiante, il lavoro di sabato e domenica oltre l’orario ordinario: +30%.
  • Il lavoro prestato di domenica o nei festivi, per chi guida: +50% (art. 12, comma 4).

Le maggiorazioni non si sommano: la più alta assorbe le altre (art. 13, comma 7). Un dettaglio che conta per le paghe: al personale viaggiante si applicano i limiti allo straordinario degli artt. 11 e 11 bis, e non i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti per il personale non viaggiante (art. 11, comma 10). Sono quelli dell’art. 13: 165 ore l’anno, 12 a settimana, 2 al giorno. Per chi guida, i tetti sono le medie e i massimi visti sopra.

Molte aziende pagano straordinari e trasferte con un forfait, attraverso accordi aziendali o territoriali (art. 11, comma 8, lettera b). L’accordo va firmato per adesione dagli autisti e contiene una clausola di decadenza: l’autista che ritiene di avere diritto a differenze deve chiederle entro sei mesi da quando riceve i compensi (comma 9).

Furgoni senza cronotachigrafo: quale orario e da dove vengono le ore

Il D.Lgs. 234/2007 si applica ai trasporti soggetti al 561 (art. 2). Un furgone sotto le 3,5 tonnellate che lavora in Italia, nella maggior parte dei casi, ne resta fuori. Per i suoi autisti valgono allora le regole generali del D.Lgs. 66/2003, che esclude i lavoratori mobili solo per gli aspetti regolati dalla direttiva 2002/15/CE (art. 2, comma 1):

  • durata media di 48 ore ogni sette giorni, straordinari compresi (art. 4, comma 2), su un periodo di riferimento di quattro mesi che il contratto collettivo può allungare a sei o a dodici (commi 3 e 4);
  • 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 (art. 7);
  • una pausa quando la giornata supera le sei ore (art. 8).

Diverso il caso dei furgoni da 2,5 a 3,5 tonnellate nel trasporto internazionale e nel cabotaggio, entrati nel 561 dal 1° luglio 2026: lì vale il D.Lgs. 234/2007, come per i camion. Il quadro completo è nella guida sul cronotachigrafo obbligatorio sui furgoni.

Senza cronotachigrafo resta un problema pratico: le ore per il libro unico da qualche parte devono arrivare, e sui furgoni possono essere solo quelle che l’autista dichiara a fine giornata. Il dato più vicino al vero è l’ora di partenza e di rientro di ogni giro. Se viene dal GPS del mezzo o dall’app di consegna, però, usarlo per le paghe richiede che l’informativa ai lavoratori lo dica: l’art. 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori permette di usare i dati per i fini del rapporto di lavoro solo con un’informativa adeguata sulle modalità d’uso. La procedura, dall’accordo sindacale all’autorizzazione dell’Ispettorato, è nella guida su GPS e privacy dei lavoratori. Chi applica il CCNL Logistica deve tenere conto anche dell’art. 11 septies, che esclude l’uso dei sistemi satellitari per le contestazioni disciplinari.

Dove si decide l’orario: nel piano dei giri

Le ore che finiscono in busta paga sono scritte prima nel piano: a che ora parte il giro, in che ordine si visitano i clienti, quanto si aspetta allo scarico, dove cade la pausa, a che ora si rientra. Tre punti in cui un piano costruito solo sui chilometri sbaglia l’orario di lavoro:

  1. Conta la guida e dimentica carico, scarico e attese, che per il D.Lgs. 234/2007 sono lavoro. La settimana rispetta le 56 ore del 561 e intanto consuma il margine delle 48 ore di media.
  2. Mette la pausa dopo quattro ore e mezza di guida, ma l’autista ha già lavorato sei ore fra carico e scarico, e il riposo intermedio dell’art. 5 andava dato prima.
  3. Tratta tutte le settimane allo stesso modo, senza tener conto che ogni settimana di picco riduce l’orario delle settimane che restano nel periodo di sei mesi.

C’è poi il lato del costo. L’orario di rientro decide la fascia di trasferta, e le ore oltre le 39 o le 47 decidono lo straordinario. Per vedere cosa vale in busta paga spostare il rientro di un’ora c’è il calcolatore delle trasferte dell’autista, che dalle ore fuori sede di una settimana tipo restituisce il costo annuo per fascia.

Cosa fare se pianifichi i giri o se fai le paghe

Se pianifichi la flotta:

  1. Chiedi all’ufficio del personale il regime di ogni autista: 39 ore, 47 con verifica della discontinuità, 58 di media con accordo aziendale, 42 per i furgoni con accordo.
  2. Somma ogni settimana, autista per autista, tutte le ore di lavoro, carico, scarico e attese comprese, e tieni il conto progressivo della media sui sei mesi.
  3. Controlla le giornate con ore di lavoro fra mezzanotte e le 7: se c’è lavoro notturno, il tetto è di dieci ore.
  4. Guarda dove il piano mette i riposi: oltre alle quattro ore e mezza di guida del 561, contano le sei ore di lavoro del D.Lgs. 234/2007.

Se sei il consulente del lavoro che fa le paghe degli autisti:

  1. Verifica quale procedura esiste per le 47 ore (data della comunicazione, scadenza dei quattro anni) e se c’è un accordo per le 58, con le firme di adesione.
  2. Controlla che lo straordinario parta dalla soglia giusta per la qualifica, e che le ore a 50% dell’art. 11, comma 3, non siano contate come straordinario.
  3. Per i furgoni senza tachigrafo, chiedi da dove vengono le ore che finiscono nel libro unico, e se l’informativa sul GPS o sull’app prevede l’uso per le paghe.
  4. Se c’è un forfait, verifica che l’accordo sia firmato per adesione dagli autisti, come chiede l’art. 11, comma 9, accanto alla clausola di decadenza a sei mesi.

In un controllo in sede l’ispettore confronta proprio queste ore con i dati del tachigrafo: i documenti da tenere pronti sono nel kit per l’ispezione del lavoro nel trasporto. Cosa prepariamo per gli studi che seguono clienti con autisti è nella pagina per i consulenti del lavoro.

Da dove viene questa informazione

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, testo vigente su Normattiva al 27 ottobre 2026: artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 (nel testo in vigore dal 22 agosto 2008) e 9.
  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, testo vigente su Normattiva: artt. 2, 4, 7 e 8.
  • CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 6 dicembre 2024, testo unico pubblicato da Legacoop nell’ottobre 2025: declaratorie del personale viaggiante, artt. 11, 11 bis, 11 quinquies, 11 septies, 12, 13 e 16. Le cifre su 47, 58 e 61 ore e sulle 42 ore della qualifica 1 sono state incrociate con l’ipotesi di accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024.
  • Accordi aziendali e territoriali possono prevedere condizioni diverse o migliori, e l’interpretazione dei casi concreti spetta a chi ne ha la competenza.

Domande frequenti

Quante ore può lavorare un autista a settimana?

Per il D.Lgs. 234/2007 la media non può superare le 48 ore, e una singola settimana può arrivare a 60. Nel CCNL Logistica la media si calcola su sei mesi (art. 11). Con un accordo aziendale sulla discontinuità, l’art. 11 bis consente una media di 58 ore e un massimo di 61. L’orario ordinario, oltre il quale si paga lo straordinario, è di 39 ore, o 47 per i discontinui.

Che differenza c’è fra ore di guida e ore di lavoro dell’autista?

Le ore di guida sono il tempo al volante, regolato dal Reg. (CE) 561/2006: 9 al giorno, 56 a settimana, 90 in due settimane. Le ore di lavoro comprendono anche carico, scarico, pulizia del mezzo, pratiche e attese di durata non nota, e sono regolate dal D.Lgs. 234/2007. Una settimana può rispettare il limite di guida e superare quello di lavoro.

Qual è l’orario di lavoro degli autisti discontinui?

Per il CCNL Logistica l’orario ordinario degli autisti discontinui è di 47 ore settimanali (art. 11 bis). Vale per le qualifiche 3 e 2 (lettere E ed F) su trasporti con trasferta e veicoli soggetti al 561, dopo una verifica con i sindacati che vale quattro anni. Per i furgoni con patente B, con accordo aziendale, il limite è di 42 ore dal 1° gennaio 2026.

Cosa prevede l’art. 5 del D.Lgs. 234/2007?

Prevede i riposi intermedi: l’autista non può lavorare più di sei ore di fila senza una pausa. Se la giornata va da sei a nove ore di lavoro, i riposi devono essere di almeno 30 minuti; oltre le nove ore, di almeno 45. Si possono dividere in periodi di almeno 15 minuti. La violazione costa da 103 a 300 euro.

Come si paga il lavoro notturno degli autisti?

Il CCNL Logistica considera notturno il lavoro dalle 22 alle 6. Per il personale viaggiante esclude la maggiorazione del lavoro notturno ordinario, ma lo straordinario notturno è maggiorato del 50% e ogni trasferta che tocca l’orario notturno dà 0,93 euro (art. 16). Per il D.Lgs. 234/2007, con lavoro notturno la giornata non supera le dieci ore.

Le attese al carico e allo scarico sono orario di lavoro?

Sì, quando la loro durata probabile non è nota in anticipo (D.Lgs. 234/2007, art. 3). Le attese alla frontiera, quelle per i divieti di circolazione e il tempo in traghetto o in treno sono invece tempi di disponibilità, pagati con la sola trasferta (CCNL, art. 11, commi 2 e 3). Gli accordi di forfettizzazione possono fissare un tempo medio di attesa.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il consulente del lavoro, soprattutto dove valgono accordi aziendali o territoriali sulla discontinuità, sulla forfettizzazione o sull’orario.

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