Chi cerca quanto vale la trasferta di un autista trova due cifre per la stessa fascia: 23,80 euro in un sito, 21,80 in un altro. Hanno ragione tutti e due, in anni diversi. Il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024, ha alzato tutte le fasce di 2 euro dal 1° gennaio 2025, e molte pagine riportano ancora i valori di prima.
L’indennità non dipende dai chilometri ma dalle ore fuori sede, e la fascia la decide l’orario di rientro. Per questo si governa più dalla pianificazione dei giri che dall’ufficio paghe. Ogni regola qui sotto riporta l’articolo da cui viene; i testi sono stati letti il 23 ottobre 2026.
Quando spetta l’indennità di trasferta all’autista
L’art. 62, comma 3, la riconosce al personale viaggiante degli artt. 11 e 11 bis, cioè ai conducenti delle qualifiche 2 e 3 (patente C o C+E, con cronotachigrafo), e a chi li affianca nel servizio extraurbano, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera.
Due regole fissano la soglia. Se il servizio extraurbano non supera nel complesso le sei ore continuative, la trasferta non spetta (comma 8). Se nella giornata ci sono più servizi brevi, le loro durate si sommano, a meno che l’autista abbia un’ora libera in sede per il pasto, fra le 11,30 e le 14,30 o fra le 18,30 e le 21,30 (comma 9).
Per la qualifica 1, i conducenti con patente B, le regole cambiano. Per il parametro G prima alinea, cioè logistica distributiva e corriere espresso, l’art. 11 quinquies, comma 7, rimanda a un accordo aziendale: un’indennità non inferiore a 13 euro al giorno per chi lavora fuori dal comune, oppure un buono pasto da almeno 8 euro per chi resta nel comune. Ai conducenti con patente B adibiti a trasporti a lungo raggio (parametro G, seconda alinea) la declaratoria riconosce invece l’art. 62. I rider su cicli e motocicli non ne hanno diritto.
Fasce e importi dell’indennità di trasferta dal 2025
| Ore fuori sede | Italia | Estero |
|---|---|---|
| Da 6 a 12 ore | 23,80 € | 31,94 € |
| Da 12 a 18 ore | 35,02 € | 45,05 € |
| Da 18 a 24 ore | 43,16 € | 62,49 € |
Sono gli importi dell’art. 62, comma 3, in vigore dal 1° gennaio 2025. Fino al 31 dicembre 2024 valevano 21,80, 33,02 e 41,16 euro in Italia e 29,94, 43,05 e 60,49 all’estero: l’ipotesi di accordo del 6 dicembre 2024 li riporta accanto ai nuovi. Si adeguano all’indice ISTAT solo al rinnovo del contratto (comma 4), quindi restano questi fino al prossimo.
Le misure estere si applicano solo alle ore passate all’estero; le ore in Italia della stessa assenza si contano con le misure nazionali, e i due trattamenti si cumulano (comma 5).
La trasferta è una voce del costo dell’autista, non tutto il costo. La tabella ministeriale del costo del lavoro ne contiene già una convenzionale, e la guida su quanto costa un autista camion all’azienda spiega come sostituirla con quella che paghi davvero.
Esempi di calcolo della trasferta, passo per passo
Il CCNL non dice come dividere un’assenza di più giorni. Negli esempi contiamo per blocchi di 24 ore dalla partenza; l’accordo aziendale o la prassi dell’ufficio paghe possono fissare un metodo diverso, e conviene che lo scrivano.
Settimana nazionale con rientro ogni sera
Un autista B3 fa cinque giri in Italia, con queste ore fra partenza e rientro.
- Lunedì 10 ore: fascia 6-12, 23,80 euro.
- Martedì 11 ore e mezza: fascia 6-12, 23,80 euro.
- Mercoledì 12 ore e mezza: fascia 12-18, 35,02 euro.
- Giovedì 9 ore: fascia 6-12, 23,80 euro.
- Venerdì 13 ore: fascia 12-18, 35,02 euro.
Totale: 3 × 23,80 + 2 × 35,02 = 141,44 euro. Ogni giornata resta sotto i 46,48 euro esenti, quindi tutta l’indennità è fuori dal reddito. Se mercoledì e venerdì rientrassero entro le 12 ore, la settimana costerebbe 5 × 23,80 = 119 euro: 22,44 euro in meno per autista, circa 1.032 euro in 46 settimane.
Lo stesso conto su tutta la flotta lo fa il calcolatore delle trasferte dell’autista: dalle ore fuori sede di una settimana tipo restituisce il costo annuo fascia per fascia, e quanto cambia se una parte dei giri lunghi rientra nella fascia sotto.
Settimana con una notte fuori sede
Partenza lunedì alle 6, rientro martedì alle 20: 38 ore fuori sede, poi tre giri in giornata.
- Primo blocco, 24 ore: fascia 18-24, 43,16 euro, più 0,93 euro di indennità notturna (art. 16). Totale 44,09 euro.
- Secondo blocco, 14 ore: fascia 12-18, 35,02 euro.
- Mercoledì, giovedì e venerdì, 10, 10 e 11 ore: tre volte la fascia 6-12, 71,40 euro.
Totale settimana: 44,09 + 35,02 + 71,40 = 150,51 euro. Se l’albergo di lunedì notte è rimborsato a parte, per quel giorno il limite esente scende di un terzo, a 30,99 euro: dei 43,16 euro di indennità, 12,17 diventano reddito imponibile. I 0,93 euro notturni hanno natura retributiva e sono imponibili comunque. Nel calcolatore questa settimana si inserisce come 24, 14, 10, 10 e 11 ore: è il profilo «con notti fuori sede».
Viaggio all’estero
Partenza lunedì alle 5 verso la Francia, rientro martedì alle 19: 38 ore.
- Primo blocco, 24 ore, di cui 9 in Italia e 15 all’estero. Le ore estere stanno nella fascia 12-18 estera, 45,05 euro; quelle italiane nella 6-12 nazionale, 23,80 euro. Cumulate (comma 5) fanno 68,85 euro, più 0,93 di indennità notturna: 69,78 euro.
- Secondo blocco, 14 ore, di cui 4 all’estero e 10 in Italia. Le ore estere non arrivano a 6, e qui il contratto non dice come trattarle. Il calcolatore dà alla giornata la fascia delle ore totali, 12-18, al tasso del territorio dove l’autista ha passato più ore: 35,02 euro nazionali. Un accordo aziendale può prevedere altro.
Totale: 104,80 euro per due giorni. Il TUIR fissa un limite esente per le trasferte in Italia e uno per quelle all’estero, ma non dice quale usare per una giornata mista: va chiarito con il consulente del lavoro. Nei viaggi internazionali va verificato anche il distacco transnazionale degli autisti, che in certe operazioni porta la retribuzione del paese in cui si lavora.
Riposo fuori sede, attese e notte
Il riposo non è orario di lavoro, ma fuori sede non è gratuito: per l’art. 11, comma 7, l’autista non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo e ha diritto alla sola indennità di trasferta quando il riposo è dato fuori dalla sede o dalla residenza. Lo stesso vale per pause di guida, riposi intermedi, attese per i divieti di circolazione (comma 2) e tempi di disponibilità (comma 3).
La notte ha due regole proprie. L’art. 16 riconosce 0,93 euro per ogni indennità di trasferta da 18 a 24 ore, o per ogni trasferta con un’assenza che coincide anche in parte con l’orario notturno; ha natura retributiva e conta solo per il TFR. In cambio, chi gode del trattamento di trasferta non riceve la maggiorazione per lavoro notturno sulle ore fra le 22 e le 6 (art. 62, comma 11).
Indennità di trasferta e rimborso spese: cosa cambia
Il rimborso spese del comma 1 dell’art. 62 riguarda i lavoratori in missione che non sono personale viaggiante: viaggio, vitto e alloggio entro massimali fermi al 1° settembre 2007 (2,04 euro la colazione, 25,47 il pranzo e la cena, 59,37 il pernottamento) e altre spese vive. L’indennità del comma 3 è invece una cifra forfettaria per fascia, senza ricevute.
Il contratto dà all’indennità natura restitutoria, non retributiva: non entra nella retribuzione (art. 61, comma 2) e quindi non si conta per ferie, tredicesima o straordinario. Può essere integrata fino ai limiti di esenzione fiscale e contributiva (art. 62, comma 6), e la parte che supera il limite esente ha natura retributiva ma conta solo per il TFR, se l’indennità non è occasionale (comma 7).
Molte aziende forfettizzano trasferte e straordinari con accordi aziendali o territoriali (art. 11, comma 8). In quel caso vale una clausola di decadenza: l’autista deve chiedere le differenze entro sei mesi da quando riceve i compensi (comma 9).
Trattamento fiscale dell’indennità di trasferta
L’art. 51, comma 5, del TUIR esenta le indennità di trasferta fuori dal comune fino a 90.000 lire al giorno in Italia e 150.000 all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Il testo vigente parla ancora in lire: al cambio fisso sono 46,48 e 77,47 euro.
Il limite si riduce di un terzo se l’azienda rimborsa a parte l’alloggio o il vitto, o li fornisce gratis, e di due terzi se li rimborsa entrambi. In Italia diventa 30,99 o 15,49 euro. Con il rimborso analitico, invece, le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non sono reddito, e le altre spese non documentabili sono esenti fino a 15,49 euro al giorno in Italia e 25,82 all’estero (30.000 e 50.000 lire).
Le trasferte nel territorio comunale concorrono al reddito, salvo i rimborsi documentati di viaggio e trasporto. La base dei contributi segue quella fiscale (art. 12 della L. 153/1969, nel testo del D.Lgs. 314/1997), quindi lo stesso limite vale anche per l’INPS.
Il comma 6 tassa al 50% l’indennità dei trasfertisti, che lavorano per contratto in luoghi sempre variabili. Servono tre condizioni insieme (art. 7-quinquies del D.L. 193/2016): nessuna sede di lavoro nel contratto, mobilità continua, indennità fissa anche senza trasferta effettiva. L’autista che parte e rientra in una sede fissa non è un trasfertista.
Errori in busta paga sulla trasferta e come riconoscerli
- Importi vecchi. Si riconoscono dalla tariffa unitaria: 21,80, 33,02 o 41,16 euro in Italia sono i valori fino al 31 dicembre 2024. Su 20 giornate da 6-12 ore la differenza è di 40 euro al mese.
- Fascia calcolata sull’orario pianificato invece che su quello reale. Si confrontano le giornate pagate per fascia con gli orari di inizio e fine attività del tachigrafo: l’azienda deve consegnarne copia all’autista entro 30 giorni dalla richiesta (art. 11, comma 8).
- Indennità estera su tutta la giornata. Va sospettata quando un viaggio con molte ore in Italia è pagato a 45,05 o 62,49 euro pieni, senza la parte nazionale.
- Limite esente pieno con l’albergo rimborsato. In busta compaiono il rimborso del pernottamento e una 18-24 nazionale tutta esente: 12,17 euro al giorno andavano tassati.
- Indennità nella base di ferie, tredicesima o straordinari. Si vede quando la retribuzione di ferie o la tredicesima cresce nei mesi con più trasferte.
- I 0,93 euro dell’art. 16 dimenticati: nei mesi con notti fuori non c’è nessuna voce di indennità notturna.
Cambio di fascia: quando un giro sfora le 12 o le 18 ore
Il passaggio di fascia è un gradino, non una rampa. Un giro che rientra dopo 11 ore e mezza vale 23,80 euro; lo stesso giro che rientra dopo 12 ore e mezza vale 35,02, cioè 11,22 euro in più per autista. Sopra le 18 ore il gradino è di 8,14 euro, più i 0,93 dell’indennità notturna.
Un esempio con numeri ipotetici: 20 autisti, una giornata a settimana che sfora le 12 ore di un’ora, 46 settimane lavorate. Sono 920 giornate nella fascia sopra, circa 10.300 euro l’anno di sola indennità, prima dello straordinario che quell’ora genera comunque. Un’ora risparmiata a metà fascia invece non cambia niente in busta paga.
A spingere il rientro oltre la soglia è quasi sempre il piano dei giri: ordine delle fermate, finestre orarie dei clienti, attese al carico e allo scarico, il punto in cui cade la pausa obbligatoria. Per i mezzi con tachigrafo contano anche tempi di guida e riposi, che decidono se un rientro in giornata è possibile o se la notte fuori è inevitabile. È lì che si sposta una giornata da una fascia all’altra, non nell’ufficio paghe.
Cosa fare lunedì se pianifichi i giri
- Prendi gli orari reali di partenza e rientro dell’ultimo mese, autista per autista, dal tachigrafo o dall’app di consegna.
- Conta le giornate a cavallo delle soglie: quelle fra 11 e 13 ore e quelle fra 17 e 19.
- Per ognuna guarda cosa ha spinto il rientro oltre la soglia: l’ordine delle fermate, una finestra oraria, un’attesa allo scarico, la pausa.
- Chiedi all’ufficio paghe tre cose: se applica le tariffe del 2025, come conta le assenze di più giorni, come tratta la trasferta quando l’albergo è rimborsato a parte.
- Inserisci la settimana tipo nel calcolatore indicato sopra e guarda quale fascia pesa di più: è da lì che parte la revisione dei giri.
Se i giri lunghi sono molti, il passo dopo è capire quanto si può accorciare il piano nel suo insieme, e il calcolatore del risparmio sui giri di consegna dà un primo ordine di grandezza su chilometri e ore. Per mettere la trasferta dentro il costo complessivo di un’ora di guida c’è il calcolatore del costo di un’ora di autista, che riceve la cifra mensile dal calcolatore delle trasferte.
Da dove viene questa informazione
- CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 6 dicembre 2024, testo unico pubblicato da Legacoop nell’ottobre 2025: art. 62 (rimborso spese e indennità di trasferta), artt. 11 e 11 bis (orario del personale viaggiante), art. 11 quinquies (qualifica 1, parametri G-H), art. 16 (indennità di lavoro notturno), art. 61 (retribuzione).
- Ipotesi di accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024, che riporta accanto agli importi nuovi quelli in vigore fino al 31 dicembre 2024.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 51, commi 5 e 6, testo vigente su Normattiva.
- Testi letti il 23 ottobre 2026. Accordi aziendali e territoriali possono prevedere condizioni diverse o migliori.
Domande frequenti
Qual è l’indennità di trasferta per un autista?
Per il personale viaggiante del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, dal 1° gennaio 2025 l’art. 62 prevede in Italia 23,80 euro al giorno da 6 a 12 ore fuori sede, 35,02 euro da 12 a 18 ore e 43,16 euro da 18 a 24 ore. All’estero 31,94, 45,05 e 62,49 euro. Per i corrieri con patente B della logistica distributiva la fissa un accordo aziendale, non meno di 13 euro.
Quando spetta l’indennità di trasferta all’autista?
Quando il servizio extraurbano supera le sei ore continuative (art. 62, comma 8). Più servizi brevi nella stessa giornata si sommano, salvo un’ora libera in sede per il pasto nelle fasce del comma 9. Spetta anche per il riposo dato fuori dalla sede o dalla residenza (art. 11, comma 7).
Quanto costa all’azienda l’indennità di trasferta di un autista?
Nei limiti esenti, 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 all’estero, l’indennità non paga IRPEF né contributi: all’azienda costa il suo importo. Una settimana con cinque giri da 6-12 ore vale 119 euro per autista, una con una notte fuori circa 150. La parte oltre il limite esente entra nell’imponibile fiscale e contributivo.
L’indennità di trasferta dell’autista è tassata?
Fino a 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 all’estero no, per l’art. 51, comma 5, del TUIR. Il limite scende di un terzo se l’azienda rimborsa a parte vitto o alloggio, di due terzi se li rimborsa entrambi. La parte oltre il limite è reddito, e per il contratto conta solo per il TFR.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il consulente del lavoro o l’ufficio paghe, soprattutto dove valgono accordi aziendali o territoriali.
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