La licenza comunitaria è l’autorizzazione che permette a un’impresa di autotrasporto per conto terzi di trasportare merci su strada da un Paese all’altro dell’Unione europea. La prevede il regolamento (CE) n. 1072/2009 e la rilascia lo Stato in cui l’impresa è stabilita, in Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La licenza italiana vale anche per i trasporti con gli altri Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), la Svizzera e il Regno Unito.
Chi deve averla
Serve a chi fa trasporto internazionale per conto terzi e a chi fa cabotaggio, cioè trasporti interni in un altro Stato UE dopo una consegna internazionale. Fino al 20 maggio 2022 erano esenti tutti i veicoli fino a 3,5 tonnellate. Dal 21 maggio 2022 la soglia è scesa a 2,5 tonnellate, quindi anche un furgone più pesante che porta all’estero merce di terzi deve avere a bordo la copia della licenza.
Non serve in questi casi:
- trasporto in conto proprio che rispetta le condizioni del regolamento (merci dell’impresa, veicoli e conducenti propri, trasporto solo accessorio all’attività principale);
- veicoli fino a 2,5 t di massa complessiva;
- trasporti solo nazionali, per i quali resta obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN);
- alcuni trasporti particolari, come la posta del servizio universale, il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare e i medicinali per cure urgenti, in particolare dopo calamità naturali.
Requisiti in Italia
Secondo il Ministero, per ottenerla l’impresa deve:
- essere iscritta al REN, che vale come autorizzazione alla professione di trasportatore di merci su strada;
- avere un gestore dei trasporti con l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale;
- disporre di almeno un veicolo o complesso di veicoli oltre 2,5 t;
- non trovarsi in una causa di decadenza o sospensione prevista dal codice antimafia (art. 67 del D.Lgs. 159/2011).
Per chi avvia l’attività con i soli furgoni il requisito che pesa di più è l’idoneità finanziaria. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 consentirebbe importi ridotti alle imprese che usano solo veicoli fra 2,5 e 3,5 t (1.800 euro per il primo e 900 per ciascuno dei successivi), ma lascia agli Stati la scelta. L’Italia ha tenuto gli importi pieni: 9.000 euro di capitale e riserve anche con un solo furgone, più 900 euro per ogni altro veicolo fino a 3,5 t e 5.000 per ogni altro veicolo più pesante (circolare del Ministero prot. 3738 del 13 maggio 2022).
Durata, copie e costi
La licenza è intestata all’impresa, non al veicolo. L’originale resta in sede e su ogni mezzo viaggia una copia certificata conforme; le copie sono tante quanti i veicoli di cui l’impresa dispone, in proprietà, leasing o noleggio.
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 fissa una durata massima di dieci anni, rinnovabile. In Italia la licenza vale cinque anni dalla data di inizio indicata sul documento. Dal 2 gennaio 2022, se il rinnovo arriva in anticipo, la nuova licenza decorre dal giorno successivo alla scadenza della precedente, senza interruzioni (circolare del Ministero prot. 26033 del 30 dicembre 2021).
La domanda si presenta con il modello allegato a quella circolare, solo via PEC, alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto. Il rilascio costa 5,16 euro di diritti più 32 euro di bollo, pagati con PagoPA, e il procedimento si chiude entro 60 giorni. Le istruzioni aggiornate sono sulla pagina del Ministero.
Perché conta per la flotta
Per un furgone oltre 2,5 t che lavora all’estero per conto terzi la licenza è solo il primo requisito. Dal 1° luglio 2026 servono il cronotachigrafo intelligente G2V2 e la carta tachigrafica del conducente, e valgono i tempi di guida e di riposo del regolamento 561/2006. Per il cabotaggio e per i trasporti fra due Paesi esteri va inviata inoltre la dichiarazione di distacco sul sistema IMI, al più tardi all’inizio dell’operazione; il transito e il trasporto bilaterale ne sono esclusi. Il quadro completo, con le scadenze, è nella guida all’obbligo sui furgoni.
Nei controlli su strada la copia conforme è fra i documenti del veicolo, insieme a libretto e assicurazione (vedi come si svolge un controllo).
In una flotta mista la licenza è anche un vincolo di pianificazione. In OptivoRoute funziona come le autorizzazioni mezzo-ordine: una consegna marcata come estera viaggia solo sui mezzi che hanno quell’autorizzazione.
FAQ
Quanto dura la licenza comunitaria?
In Italia cinque anni dalla data di inizio validità indicata sul documento; il regolamento UE consente fino a dieci anni. Il rinnovo si chiede in anticipo e la nuova licenza decorre dal giorno successivo alla scadenza della precedente.
Quando non serve la licenza comunitaria?
Per il conto proprio che rispetta le condizioni del regolamento, per i veicoli fino a 2,5 t, per i trasporti solo nazionali e per alcuni trasporti particolari, come i medicinali per cure urgenti.
Serve la licenza comunitaria per un furgone?
Sì, se il furgone supera 2,5 t di massa complessiva e porta all’estero merce di terzi: è obbligatoria dal 21 maggio 2022. Dal 1° luglio 2026 lo stesso furgone deve avere anche il cronotachigrafo G2V2.
A chi è intestata la licenza comunitaria?
All’impresa di trasporto. Sul veicolo non viaggia l’originale ma una copia certificata conforme, una per ogni mezzo di cui l’impresa dispone.
Serve la licenza comunitaria per il cabotaggio?
Sì. Il cabotaggio è riservato ai vettori per conto terzi titolari di licenza comunitaria e ha un limite preciso: tre trasporti in sette giorni, poi quattro giorni di attesa prima di tornare a farlo nello stesso Paese con lo stesso veicolo.