Conto proprio e conto terzi sono i due regimi del trasporto merci su strada. Nel conto proprio l’impresa trasporta merci proprie, come attività strumentale alla propria attività principale. Nel conto terzi (trasporto per conto di terzi, hire and reward) si trasportano merci per altri dietro compenso: il trasporto è l’attività economica stessa.
Perché la distinzione conta
Il regime determina obblighi diversi: licenze e iscrizioni, accesso alla professione, e l’applicazione di alcune regole del Pacchetto Mobilità UE. In particolare, per il conto terzi scattano di norma l’obbligo del cronotachigrafo intelligente G2V2 sui veicoli leggeri dal 2026 e i limiti sul cabotaggio. Per portare all’estero merce di terzi serve anche la licenza comunitaria, dal 21 maggio 2022 pure con i veicoli oltre 2,5 t; il conto proprio che rispetta le condizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009 ne è esente.
Flotte miste
Molte imprese operano con flotte miste (mezzi propri + padroncini in conto terzi), con regimi e obblighi che convivono. La gestione di questa complessità è trattata in padroncini e conto terzi: come gestire una flotta mista.
FAQ
Qual è la differenza pratica tra conto proprio e conto terzi?
Nel conto proprio si trasportano le proprie merci (attività accessoria); nel conto terzi si trasporta per altri come attività economica, con licenze e obblighi normativi più stringenti.
Il cronotachigrafo G2V2 sui furgoni riguarda anche il conto proprio?
L’obbligo dal 1° luglio 2026 sui veicoli 2,5–3,5 t scatta principalmente per il trasporto internazionale e il cabotaggio in conto terzi; le casistiche del conto proprio sono trattate nella guida dedicata al cabotaggio.
Il conto proprio ha bisogno della licenza comunitaria?
No, se rispetta le condizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009: merci dell’impresa, veicoli e conducenti propri, trasporto solo accessorio all’attività principale. La licenza serve a chi porta all’estero merce di terzi.