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Blog Fleet Management

CSRD e flotte aziendali: chi è obbligato davvero dopo l'Omnibus

2026-02-24 Aggiornato il 2026-09-28 Maurizio Piredda — CFO e Co-founder

Per due anni il messaggio alle aziende di trasporto è stato che la CSRD stava arrivando anche per loro. Poi il 18 marzo 2026 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2026/470, il pacchetto Omnibus I, e ha fatto il contrario di quello che quasi tutti si aspettavano: ha alzato le soglie invece di abbassarle, togliendo dal perimetro circa l’80% delle imprese che ci erano appena entrate.

Se gestisci una flotta in Italia, oggi la probabilità che tu sia soggetto alla rendicontazione CSRD è molto bassa. Questo non chiude il discorso, lo sposta. La domanda non è più “devo rendicontare?”, ma “cosa può chiedermi il committente che deve rendicontare, e cosa sono tenuto a dargli?”. A quella domanda l’Omnibus ha dato una risposta precisa, ed è la parte di cui si parla meno.

Cosa ha cambiato l’Omnibus

La CSRD si applica ora alle imprese che superano entrambi questi criteri:

  • più di 1.000 dipendenti in media nell’esercizio;
  • più di 450 milioni di euro di ricavi netti.

Sono cumulativi, non alternativi. Un’impresa con 1.200 dipendenti e 400 milioni di ricavi resta fuori; una con 500 milioni di ricavi e 800 dipendenti anche. Prima dell’Omnibus i criteri di riferimento erano 250 dipendenti e 40 milioni, e questo spiega l’ordine di grandezza del ridimensionamento.

Le PMI quotate in mercati regolamentati, che nel disegno originale sarebbero entrate nell’obbligo proprio nel 2026, ne sono uscite del tutto. Per loro la rendicontazione torna volontaria.

Chi resta sopra soglia rendiconta sugli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con prima pubblicazione nel 2028. L’attestazione richiesta è una limited assurance, cioè una revisione a livello limitato e non una certificazione. Gli Stati membri devono recepire entro il 19 marzo 2027; in Italia significa una modifica del D.Lgs. 125/2024.

Cosa vuol dire per una flotta italiana

Il conto è rapido. Un’impresa di autotrasporto italiana con 50 mezzi e una cinquantina di addetti sta a un ventesimo della soglia dei dipendenti, e sui ricavi non è nemmeno nello stesso ordine di grandezza. Anche un operatore logistico strutturato, con qualche centinaio di persone e un fatturato a tre cifre in milioni, resta fuori finché non supera tutti e due i limiti.

Nel trasporto e nella logistica in Italia, sopra quelle soglie ci sono i grandi gruppi e poco altro. Tutti gli altri, che sono la quasi totalità del mercato, si trovano nella posizione opposta: non rendicontano, ma stanno nella catena del valore di qualcuno che rendiconta. È da lì che arrivano le richieste di dati, ed è lì che l’Omnibus ha messo una regola nuova.

Il tetto a quello che ti possono chiedere

Se non sei obbligato e resti sotto i 1.000 dipendenti, la direttiva ti qualifica come impresa protetta all’interno della catena del valore di un soggetto obbligato. Da questa qualifica discende un diritto concreto: puoi rifiutare le richieste di dati di sostenibilità che eccedono il perimetro dello standard volontario VSME. Chi te le rivolge deve informarti che quel diritto esiste e non può penalizzarti per averlo esercitato.

È il meccanismo che viene chiamato value chain cap, e vale la pena leggerlo per quello che è, senza scambiarlo per uno scudo generale. Due precisazioni.

La prima: il tetto copre le richieste fatte ai fini della rendicontazione disciplinata dalla direttiva, non qualsiasi domanda ESG. Restano fuori gli obblighi che nascono da altre norme o da altre finalità, per esempio un capitolato di gara, una richiesta di una banca o una clausola che hai firmato in un contratto di fornitura. La seconda: si applica dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, quindi le prime richieste che ricadranno sotto il cap arriveranno nel corso di quell’anno.

Cosa c’è dentro il perimetro VSME

Il VSME è lo standard di rendicontazione volontaria sviluppato da EFRAG per le imprese non quotate fuori dal perimetro CSRD. È modulare, con un modulo Base e uno Completo, e con l’Omnibus diventa il riferimento di ciò che un committente obbligato può legittimamente chiederti. La Commissione ha individuato quali datapoint rientrano nel cap.

Per chi ha una flotta la sostanza si riduce a due famiglie di dati: consumi energetici ed emissioni di gas serra. Non è una richiesta esotica, ed è esattamente il punto dove la maggior parte delle aziende di trasporto scopre di avere i dati sbagliati, perché in casa trova il totale del gasolio che arriva in fattura invece dei litri per veicolo, le percorrenze stimate invece di quelle reali, nessuna separazione fra mezzi propri e viaggi affidati a terzi.

La verifica in sette domande su quali dati di flotta hai davvero serve a stabilire da che punto parti, prima che te lo chieda un committente e con una scadenza addosso.

Scope 1, 2 e 3: dove si colloca la flotta

Il committente che ti gira la richiesta ragiona nella classificazione in tre scope del GHG Protocol, quindi conviene sapere dove finisci tu.

Nello Scope 1 rientra tutto ciò che esce dal tubo di scarico dei veicoli aziendali: le emissioni dirette, calcolate dai litri consumati per fattore di emissione. Sono le più semplici da ricostruire, a condizione di avere i consumi per veicolo e non solo il totale di periodo.

Lo Scope 2 copre l’energia elettrica acquistata, quindi riguarda le flotte con mezzi elettrici e dipende dal mix energetico del fornitore. Per sapere se e quanto ti riguarda serve prima una fotografia della composizione della flotta.

Lo Scope 3 è quello che spiega perché ricevi la richiesta. Comprende le emissioni della catena del valore, e il trasporto affidato a fornitori esterni ci sta dentro in pieno: se consegni per conto di un committente obbligato, le tue emissioni sono il suo Scope 3. Lo stesso vale un gradino più in basso, per i padroncini e i vettori a cui affidi i viaggi tu.

Lo standard di calcolo per il trasporto

Per il settore specifico il riferimento metodologico è il GLEC Framework del Smart Freight Centre, recepito nella norma ISO 14083, che definisce come calcolare le emissioni per tonnellata-chilometro o per consegna tenendo conto di tipologia e classe emissiva del veicolo, fattore di carico, distanza e profilo di percorso, tipo di alimentazione.

Vale la pena essere espliciti su un punto che nel nostro settore viene spesso lasciato nel vago: Optivo non certifica la conformità a ISO 14083 e non emette il rendiconto. Quello che una piattaforma di fleet management fa è produrre e tenere in ordine i dati di base che il rendiconto richiede, che è il pezzo che nessun consulente può ricostruire al posto tuo. Su cosa comporta davvero la norma abbiamo un articolo dedicato a ISO 14083 per chi ha una flotta.

Cosa serve avere in casa

I dati che una richiesta dentro il perimetro VSME mette in conto, e che è ragionevole tenere pronti:

  • km percorsi per veicolo, per periodo e per tipologia di servizio;
  • consumi di carburante reali, da telematica o carte carburante, non stimati su medie;
  • classificazione dei veicoli per classe emissiva e alimentazione;
  • fattore di carico e tasso di utilizzo;
  • perimetro dei viaggi affidati a terzi, tenuto separato da quelli fatti con mezzi propri.

I sistemi telematici raccolgono automaticamente la maggior parte di queste voci. La fonte cambia con la flotta: dispositivo OBD sui veicoli convenzionali, integrazione CAN bus sui mezzi dotati di telemetria di bordo, oppure il cloud del costruttore senza alcun dispositivo a bordo per i veicoli recenti e connessi nativamente, strada che l’EU Data Act ha reso praticabile. Il valore aggiunto non sta nella raccolta ma nell’aggregazione, cioè nel trasformare migliaia di punti dati giornalieri in KPI confrontabili nel tempo.

Per chi oggi tiene questi dati su fogli di calcolo e fatture carburante il salto è reale, ma è un lavoro di impostazione che si fa una volta.

Perché attrezzarsi anche senza obbligo

L’argomento non è la compliance, perché per quasi tutti l’obbligo non c’è. È che la richiesta arriva lo stesso, da tre direzioni che il value chain cap non tocca.

Dai committenti, che devono chiudere il loro Scope 3 e mettono i dati di trasporto nei capitolati. Dalle banche, che nell’istruttoria del credito chiedono sempre più spesso un profilo di sostenibilità. E dalle gare, dove i criteri ambientali pesano sul punteggio e chi risponde con una stima perde contro chi risponde con un dato.

In tutti e tre i casi la differenza fra chi ha i dati e chi non li ha non si recupera in due settimane. Chi li ha risponde; chi non li ha rinuncia o improvvisa, e si vede.

Domande frequenti

La mia azienda di trasporto è obbligata alla CSRD?

Quasi certamente no. Dopo la direttiva (UE) 2026/470 l’obbligo scatta solo superando insieme i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di ricavi netti. Nel trasporto e nella logistica in Italia ci rientrano i grandi gruppi, non le PMI e nemmeno la maggior parte degli operatori strutturati.

Ero una PMI quotata e mi avevano detto che dal 2026 dovevo rendicontare. Vale ancora?

No. Le PMI quotate in mercati regolamentati sono uscite dal perimetro dell’obbligo con l’Omnibus. Possono rendicontare su base volontaria, tipicamente con lo standard VSME, ma non sono più soggette alla CSRD.

Un cliente mi chiede dati ESG molto dettagliati. Posso rifiutarmi?

Dipende dal perché te li chiede. Se la richiesta serve alla sua rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva e tu stai sotto i 1.000 dipendenti, puoi rifiutare la parte che eccede il perimetro VSME, e il cliente è tenuto a informarti di questo diritto. Se invece la richiesta nasce da un capitolato di gara, da una clausola contrattuale che hai firmato o da un’altra norma, il tetto non si applica e vale quello che hai sottoscritto.

Da quando è operativo il value chain cap?

Dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.

Che differenza c’è fra CSRD e VSME?

La CSRD è l’obbligo di legge, con standard ESRS e attestazione di un revisore. Il VSME è lo standard volontario di EFRAG per le imprese che restano fuori da quell’obbligo, molto più leggero e articolato in un modulo Base e uno Completo. Dopo l’Omnibus il VSME ha anche una seconda funzione: fissa il limite di quello che un’impresa obbligata può chiedere ai fornitori più piccoli.

Serve la certificazione di un ente terzo sui dati di flotta?

Per la rendicontazione CSRD del soggetto obbligato è prevista una limited assurance sul suo rendiconto, non una certificazione dei dati dei singoli fornitori. Quello che serve a te è poter documentare da dove viene ogni numero che consegni: fonte, periodo, metodo di calcolo.

Il passo successivo

Se un committente ti ha già chiesto dati di trasporto, o prevedi che lo farà nel 2027, il momento per capire quali dati hai davvero è adesso e non quando arriva la richiesta. Prenota una call di 20 minuti con un esperto Optivo: guardiamo insieme cosa produce oggi la tua flotta e cosa manca per rispondere senza stimare.

Nel glossario: CSRD · ETS2

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