Se distribuisci merce nel Mezzogiorno con una flotta tua e stai valutando un nuovo magazzino, il credito d’imposta della ZES Unica può coprirne una parte importante: fino al 60% per una piccola impresa in Campania, Puglia, Calabria o Sicilia, e fino al 70% in provincia di Taranto. I furgoni e i camion che lo servono, invece, quasi certamente no. E se la tua attività è l’autotrasporto per conto terzi, la misura non copre il trasporto.
Qui trovi cosa dice la norma per chi fa logistica e distribuzione, perché i veicoli restano quasi certamente fuori, quanto vale davvero il credito dopo il riparto e quando si presenta la domanda per gli investimenti del 2027. Le regole sono quelle della legge di bilancio 2026, che ha prorogato la misura fino al 2028 e l’ha estesa a Marche e Umbria.
In breve
- Il credito copre macchinari, impianti e attrezzature nuovi e gli immobili di una struttura produttiva nella ZES Unica, ma la quota di immobile agevolata non può superare la parte non immobiliare.
- L’autotrasporto per conto terzi è escluso; il magazzinaggio e il commercio all’ingrosso, anche con flotta propria, sono ammessi.
- Autocarri e furgoni non compaiono fra i beni agevolabili e, secondo l’orientamento prevalente, restano fuori: per i mezzi c’è la Nuova Sabatini.
- Le percentuali sono tetti massimi. Per il 2025 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il 60,38% del credito richiesto, poi portato al 75% da un contributo aggiuntivo; il fondo per il 2027 è meno della metà di quello del 2026.
Chi può usarlo: conta la struttura, non la flotta
La norma esclude chi opera nei trasporti, cioè i codici ATECO 49 (trasporto terrestre, compreso l’autotrasporto merci), 50 (trasporto marittimo e per vie d’acqua, tranne due codici del trasporto passeggeri) e 51 (trasporto aereo). Restano invece ammessi, per espressa previsione, il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti.
Il settore si legge dal codice ATECO della struttura produttiva in cui si investe, quello indicato nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Avere dei camion non cambia il settore: le regole europee sugli aiuti di Stato considerano trasporto di merci solo quello per conto terzi. Un grossista che consegna con mezzi propri resta nel commercio.
| Attività della struttura | Codice ATECO | Credito ZES Unica |
|---|---|---|
| Autotrasporto merci per conto terzi | 49 | Escluso |
| Magazzinaggio, logistica e servizi di supporto ai trasporti | 52 | Ammesso |
| Commercio all’ingrosso con flotta propria (farmaci, alimentari, bevande) | 46 | Ammesso |
| Attività postali e di corriere | 53 | Non è fra i codici esclusi; meglio farsi confermare l’inquadramento |
Un’impresa di autotrasporto che gestisce anche un magazzino può valutare il credito per quella struttura, a condizioni precise. Le due attività devono essere rami d’azienda distinti, con contabilità separata, e i beni agevolati vanno usati solo nel magazzinaggio (circolare 32/E del 2022). È un caso da impostare con il commercialista prima della comunicazione, non dopo.
Cosa si può agevolare e i limiti che contano
La legge agevola macchinari, impianti e attrezzature nuovi, anche in leasing finanziario, oltre ai terreni e all’acquisto, alla costruzione o all’ampliamento di immobili strumentali. Per chi distribuisce vuol dire soprattutto il capannone del nuovo hub, le celle frigorifere e l’impianto di refrigerazione, i magazzini automatici, le baie di carico. Sono esclusi i beni merce e i materiali di consumo.
Il primo limite riguarda l’immobile. Terreni e fabbricati non possono superare il 50% dell’investimento agevolato. In pratica, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta 183/2025, la quota di immobile agevolata non può valere più della parte non immobiliare. Un capannone con pochi impianti viene agevolato solo in parte.
Il secondo limite riguarda la taglia. Il progetto deve valere almeno 200.000 euro, contando anche i costi non ammissibili, e il credito si calcola al massimo su 100 milioni per progetto.
Deve poi trattarsi di un investimento iniziale: un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno esistente, una diversificazione. Aprire un nuovo hub rientra, mentre la semplice sostituzione di beni che l’impresa già aveva, senza ampliare la struttura, è esclusa. Per le grandi imprese nelle zone c, cioè i comuni ammessi di Abruzzo, Marche e Umbria, vale solo l’investimento in una nuova attività economica.
Due voci richiedono attenzione. Nei principi contabili i carrelli elevatori sono «mezzi di trasporto interni» e stanno fra gli altri beni, accanto agli autocarri; nella stessa voce possono finire le scaffalature, come dotazioni di magazzino. Se fanno parte di un sistema integrato, per esempio un magazzino automatico, il discorso cambia. Conviene chiarire la classificazione prima di inserire questi beni nella comunicazione.
Perché autocarri e furgoni restano quasi certamente fuori
Nessuna norma sulla ZES Unica nomina i veicoli, né per includerli né per escluderli. Tre elementi portano però alla stessa conclusione:
- la legge elenca solo macchinari, impianti, attrezzature e immobili;
- sui crediti per il Mezzogiorno che l’hanno preceduta, l’Agenzia ha escluso i beni che in bilancio non stanno fra impianti, macchinari e attrezzature (risposta 145/2023), e i principi contabili collocano autocarri e automezzi fra gli «altri beni»;
- il modello di comunicazione 2026 ha righe per impianti, macchinari, attrezzature e immobili, e nessuna per i mezzi.
L’Agenzia ha ammesso, in linea di principio, un’eccezione per i mezzi che producono reddito perché vengono noleggiati, come le imbarcazioni di un’impresa di noleggio nautico (circolare 32/E del 2022). Un furgone per le consegne non è in quella posizione. In assenza di chiarimenti specifici, l’esclusione dei mezzi è l’orientamento prevalente, e inserirli nella comunicazione espone al rischio di vedersi contestare il credito.
Per i mezzi c’è la Nuova Sabatini, che agevola il finanziamento dei veicoli commerciali N1 e N2 usati per l’attività; i contributi all’acquisto sono nella guida agli incentivi per i veicoli commerciali. Il credito ZES si può cumulare con altri aiuti sugli stessi costi solo entro le intensità massime europee. Un magazzino agevolato con la ZES e dei furgoni finanziati con la Sabatini sono costi diversi, quindi i due aiuti non si sovrappongono; le regole generali sono nella guida al cumulo degli incentivi e al de minimis.
Quanto vale davvero: percentuali e riparto
Le intensità massime dipendono dalla regione in cui si trova la struttura e dalla dimensione dell’impresa. Per progetti fino a 50 milioni di euro:
| Regione | Piccole imprese | Medie imprese | Grandi imprese |
|---|---|---|---|
| Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Molise, Sardegna | 50% | 40% | 30% |
| Provincia di Taranto | 70% | 60% | 50% |
| Comuni del Sulcis Iglesiente (Sardegna) | 60% | 50% | 40% |
| Abruzzo, Marche, Umbria (solo comuni in zona c) | 35% | 25% | 15% |
Quelle percentuali sono tetti, non la cifra che si incassa. Ogni anno la misura ha un fondo, pari a 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Se il credito richiesto lo supera, l’Agenzia delle Entrate riduce tutti i crediti in proporzione.
Per il 2025, con un fondo di 2,2 miliardi, il riparto ha riconosciuto il 60,3811% del credito richiesto. La legge di bilancio 2026 ha poi aggiunto un contributo del 14,6189%, portando il totale al 75% per chi ha presentato un’apposita comunicazione fra aprile e maggio 2026 e non ha ottenuto il credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti. Una piccola impresa campana con aliquota del 60% ha quindi ottenuto il 45% dell’investimento, non il 60%. L’integrazione è stata decisa a posteriori e non è garantita per gli anni successivi.
Il fondo del 2027 è meno della metà di quello del 2026. Se le richieste restassero ai livelli del 2025, circa 3,6 miliardi di credito, un miliardo ne coprirebbe il 27%. È uno scenario, non una previsione, ma un piano finanziario prudente non conta sul valore pieno.
C’è poi un vincolo di cassa. Il credito si usa solo in compensazione nel modello F24, dopo che l’Agenzia ha pubblicato la percentuale riconosciuta, quindi diventa liquidità man mano che l’impresa ha imposte e contributi da versare.
Le scadenze
Chi ha comunicato investimenti per il 2026 deve inviare la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, altrimenti perde il credito. Per gli investimenti del 2027 il calendario è questo:
| Quando | Cosa |
|---|---|
| Dal 31 marzo al 30 maggio 2027 | Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dal 1° gennaio e di quelle previste fino al 31 dicembre 2027 |
| Entro il 31 dicembre 2027 | Realizzazione degli investimenti comunicati |
| Dal 3 al 17 gennaio 2028 | Comunicazione integrativa sugli investimenti fatti; in mancanza, il credito decade |
| Nei dieci giorni successivi | L’Agenzia pubblica la percentuale di credito riconosciuta, e da lì il credito si può compensare |
Il 30 maggio 2027 è domenica, e con la regola applicata nel 2026 la scadenza slitterebbe a lunedì 31 maggio. Meglio non contarci.
L’investimento può partire anche prima della comunicazione, purché dopo l’entrata in vigore della misura. L’Agenzia lo ha confermato per un contratto di leasing firmato prima della finestra (risposta 169/2026). Se il magazzino non esiste ancora, nella comunicazione si barra la casella «Struttura non operativa».
Dopo l’investimento restano due obblighi. L’attività va mantenuta nella zona per almeno cinque anni dal completamento, pena la revoca, e i beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Un esempio: il nuovo hub di un distributore alimentare in Puglia
Un distributore di prodotti freschi, piccola impresa, apre nel 2027 un magazzino refrigerato in Puglia, fuori dalla provincia di Taranto. Il progetto vale 1.740.000 euro:
| Voce | Costo | Nel credito ZES |
|---|---|---|
| Capannone | 900.000 € | Fino a 600.000 € |
| Celle frigorifere e impianto di refrigerazione | 450.000 € | 450.000 € |
| Baie di carico isotermiche e rulliere | 150.000 € | 150.000 € |
| Quattro furgoni frigo | 240.000 € | No |
| Totale | 1.740.000 € | 1.200.000 € |
L’immobile entra solo fino al valore della parte non immobiliare, cioè 600.000 euro su 900.000, e i furgoni restano fuori. La soglia minima dei 200.000 euro si calcola al lordo dei costi non ammissibili, quindi conta anche la quota di capannone esclusa.
Il credito teorico è il 60% di 1.200.000 euro, cioè 720.000 euro. Con il solo riparto del 2025 sarebbero circa 435.000 euro, e con il contributo aggiuntivo 540.000. Nello scenario in cui le richieste del 2027 restano ai livelli del 2025, senza integrazioni, circa 198.000. Per i furgoni l’impresa può valutare la Nuova Sabatini sul finanziamento.
Le cifre sono illustrative e non valgono come calcolo per un caso reale: la classificazione dei beni e il cumulo vanno verificati con il commercialista.
Prima di scegliere dove costruire
Il credito copre, una volta sola, una parte di immobile e impianti; i costi di consegna dal nuovo magazzino si pagano ogni giorno, per anni. In Abruzzo, Marche e Umbria la scelta del sito pesa ancora di più, perché il credito vale solo nei comuni in zona c: due siti a pochi chilometri di distanza possono valere il 35% di credito oppure niente, e servire i clienti con giri diversi.
Conviene mettere le due cose nello stesso conto. OptivoRoute gestisce più depositi di partenza e rientro, quindi si possono pianificare gli stessi ordini da ciascun sito candidato prima di firmare. Con l’obbligo di restare nella zona per cinque anni, un errore sul sito si corregge male.
Il punto chiave
La ZES Unica può coprire una parte importante di un nuovo magazzino al Sud, ma agevola l’immobile e i suoi impianti e, secondo l’orientamento prevalente, non la flotta. Tre errori da evitare: contare sull’aliquota piena, visto il riparto; inserire i veicoli nella comunicazione; costruire un capannone con pochi impianti, che viene agevolato solo fino al valore di questi. Per i mezzi ci sono la Nuova Sabatini e gli incentivi all’acquisto, e la scelta va fatta sul costo totale di possesso, non sull’importo del bonus.
Domande frequenti
Un’impresa di autotrasporto può usare il credito ZES Unica?
Non per l’attività di trasporto: i codici ATECO 49, 50 e 51 sono esclusi. Il settore però si legge dal codice della struttura in cui si investe, quindi un magazzino gestito come ramo d’azienda distinto, con contabilità separata e beni usati solo per il magazzinaggio, va valutato a parte con il commercialista.
I furgoni e i camion si possono agevolare con la ZES Unica?
Secondo l’orientamento prevalente no. La legge elenca macchinari, impianti, attrezzature e immobili; autocarri e automezzi stanno in bilancio fra gli altri beni, e il modello di comunicazione non ha una riga per i mezzi. Per i veicoli commerciali c’è la Nuova Sabatini.
Qual è l’investimento minimo per la ZES Unica?
L’investimento minimo è di 200.000 euro per progetto, calcolati al lordo dei costi non ammissibili. Il credito si calcola al massimo su 100 milioni di euro per progetto.
Quando si presenta la domanda per gli investimenti del 2027?
Dal 31 marzo al 30 maggio 2027, con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Poi, dal 3 al 17 gennaio 2028, va inviata la comunicazione integrativa sugli investimenti realizzati, altrimenti il credito decade.
Un magazzino in leasing è agevolabile?
In linea di principio sì, se il leasing è finanziario. La legge lo prevede per impianti, macchinari e attrezzature, e secondo l’Agenzia delle Entrate può valere anche per gli immobili, compreso il leasing in costruendo; in quel caso l’investimento conta dalla consegna dell’immobile, che decide l’anno e la finestra (risposta 32/2026). Si considera il costo sostenuto dalla società di leasing, senza le spese di manutenzione.
Il credito ZES si somma alla Nuova Sabatini?
Sugli stessi costi il cumulo è ammesso solo entro le intensità massime europee. Su beni diversi, come il magazzino con la ZES e i furgoni con la Sabatini, i due aiuti non si sovrappongono.
Quanto credito si ottiene davvero?
Si ottiene l’aliquota massima per regione e dimensione d’impresa, moltiplicata per la percentuale che l’Agenzia pubblica dopo le comunicazioni integrative. Per il 2025 il riparto è stato del 60,3811%, portato al 75% da un contributo aggiuntivo della legge di bilancio 2026: un’aliquota del 60% è diventata il 45% dell’investimento agevolato.
Il passo successivo
Prima di decidere dove aprire il nuovo magazzino, vale la pena confrontare i siti candidati anche sui giri che ne partiranno, non solo sul credito. Se vuoi farlo sui tuoi ordini reali, parla con il nostro team. Per gli incentivi sui mezzi, in cinque domande puoi verificare a quali misure accedi.
Fonti ufficiali. Art. 16 del DL 124/2023 · legge 199/2025, art. 1, commi 438-449 · Agenzia delle Entrate, chi non può fruire del credito ZES unica 2026. Aliquote, finestre e percentuali di riparto possono cambiare: verifica le condizioni in vigore con il commercialista prima di impostare l’investimento.