La geolocalizzazione dei dipendenti è la rilevazione della posizione di un lavoratore con uno strumento aziendale: il GPS sul furgone, la telematica del mezzo, l’app che registra dove avviene la consegna. In Italia la regolano due norme insieme. L’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dal D.Lgs. 151/2015, perché da questi strumenti deriva anche la possibilità di controllare a distanza chi lavora. E il GDPR, perché la posizione di una persona è un dato personale.
Cosa chiede l’art. 4
Lo strumento si può installare solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, e solo dopo un accordo con le rappresentanze sindacali (RSA o RSU). Dove le rappresentanze mancano, o l’accordo non si trova, serve l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Per il GPS c’è un modulo dedicato, l’INL 1.2, e non vale il silenzio-assenso: serve un provvedimento espresso. Installare prima espone alle sanzioni penali dell’art. 38 dello Statuto, e il consenso firmato dagli autisti non sostituisce né l’accordo né l’autorizzazione.
Rientra nell’art. 4 anche l’app di consegna che registra la posizione alla firma, come mostra la nota INL 9728/2019 raccontata nell’articolo su app dell’autista e geolocalizzazione. Resta fuori il GPS imposto dal RENTRI ai trasportatori di rifiuti pericolosi, ma solo finché serve esclusivamente a quella tracciabilità (nota INL 831/2026).
Informativa e configurazione
Accordo o autorizzazione non bastano da soli. Per il comma 3 dell’art. 4 i dati sono utilizzabili ai fini del rapporto di lavoro, disciplinari compresi, solo se il lavoratore ha ricevuto un’informativa adeguata sulle modalità d’uso e di controllo, nel rispetto del GDPR. Poi conta la configurazione: frequenza di rilevazione, fasce orarie, chi accede ai dati, per quanto si conservano. Fra le aziende sanzionate dal Garante nel 2025 e nel 2026, diverse avevano l’accordo o l’autorizzazione ma non li rispettavano, o non avevano dato l’informativa.
La procedura, modulo per modulo, è nella guida su GPS sui veicoli aziendali e Statuto dei lavoratori. Se il GPS è già a bordo, il check del GPS sui mezzi aziendali indica quali punti mancano.
FAQ
Serve l’accordo anche se il GPS è sul mezzo e non sulla persona?
Di norma sì. Il mezzo è guidato da un dipendente, quindi la sua posizione è quella di chi guida, e l’Ispettorato non considera il GPS uno strumento indispensabile per rendere la prestazione: l’eccezione del comma 2 in genere non si applica.
Basta il consenso scritto degli autisti?
No. Il consenso non sostituisce l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato, e nel rapporto di lavoro il Garante non lo considera di regola una base giuridica idonea, per l’asimmetria fra le parti.