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TAR Lazio 9 febbraio 2026: i generici fuori dallo 0,65% e i €20 milioni che mancano alla distribuzione intermedia

2026-02-19 Optivo

La Manovra 2025 aveva consegnato ai grossisti farmaceutici italiani il primo segnale concreto di riconoscimento dopo quasi quindici anni: lo 0,65% di extramargine sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA, un riconoscimento che portava il totale dal 3% al 3,65% e che ADF e Federfarma Servizi avevano definito, nel comunicato congiunto del 9 gennaio 2025, come “il primo passo di un percorso strutturale”. Sull’orizzonte 2026 il messaggio era chiaro: il taglio storico dal 6,65% al 3% imposto dalla Legge 122/2010 cominciava lentamente a essere reintegrato.

Quel messaggio si è incrinato il 9 febbraio 2026, quando il TAR del Lazio ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato da Doc Generici, accogliendolo. Il dispositivo è esplicito: lo 0,65% di extramargine non si applica ai farmaci generici (equivalenti). Secondo i giudici, l’articolo 324 della Legge 207/2024 ha valore “dispositivo e precettivo” e “può riferirsi soltanto alla quota propria dei farmaci originator”. Per i grossisti, il risultato è semplice da raccontare e doloroso da incassare: sulla parte di volume rappresentata dai generici, il margine resta al 3%; la maggiorazione vale solo sui branded.

L’impatto economico stimato è di circa 20 milioni di euro all’anno di mancato gettito per i distributori intermedi italiani. Su un settore con marginalità EBITDA del 1,5% (Osservatorio Polimi Contract Logistics Healthcare 2025) e 47% degli operatori sotto la soglia del 2%, è una cifra che pesa.

Questo articolo ricostruisce la sentenza, il ragionamento giuridico che la sostiene, le conseguenze economiche e operative per un grossista DIF, e le mosse plausibili nei mesi che seguono.

Il quadro normativo: come si arriva al 3,65%

Per leggere la sentenza serve ricostruire il percorso normativo che ha portato alla Manovra 2025. Il taglio strutturale risale a quindici anni fa: con l’articolo 11 comma 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, il margine dei grossisti farmaceutici fu portato dal 6,65% al 3% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA. Contestualmente, il margine delle farmacie saliva dal 26,7% al 30,35% — il valore complessivo trasferito a valle restava invariato, ma la quota grossale si dimezzava.

La filiera ha convissuto per un decennio con margini insufficienti persino a coprire i costi operativi tipici, mentre i requisiti normativi (GDP, FMD, tracciabilità) e i costi del personale (rinnovi CCNL Logistica 2024 con aumenti tabellari ~10% spalmati sul triennio) salivano in modo strutturale.

La Manovra 2025 — articolo 324 della Legge di Bilancio 2024 (Legge 207/2024) — ha riconosciuto parzialmente lo squilibrio. La nuova distribuzione del prezzo al pubblico è:

  • Industria farmaceutica: 66% (in calo dal 66,65% precedente)
  • Distributori intermedi: 3,65% (3% base + 0,65% extramargine)
  • Farmacie: 30,35% (invariato)

La caratteristica saliente dello 0,65% è di essere stato dichiarato “incontendibile e incedibile”: non può essere trasferito come sconto a nessun altro attore della filiera, e in particolare non può essere “riassorbito” attraverso premialità di acquisto o di marketing concesse dall’industria. Su questo punto le associazioni dei distributori avevano insistito proprio perché il rischio era che il riconoscimento venisse svuotato a valle.

Le risorse aggiuntive complessive a beneficio della DIF erano stimate in circa 70 milioni di euro all’anno, a cui si aggiungeva — per il 2026 e 2027 — un’integrazione di 0,05 euro per confezione distribuita alle farmacie territoriali, con un tetto di 50 milioni di euro all’anno.

La sentenza del 9 febbraio 2026: il punto di diritto

Il TAR del Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato da Doc Generici, una delle principali aziende italiane attive nel segmento degli equivalenti. La questione giuridica al centro: l’estensione dello 0,65% di extramargine ai generici contenuta in una circolare AIFA era legittima rispetto al testo della Legge 207/2024?

La risposta dei giudici è no. Il dispositivo della sentenza ha tre cardini:

Primo, l’articolo 324 ha valore “dispositivo e precettivo” — significa che il legislatore ha disposto in modo vincolante la nuova ripartizione, e la circolare AIFA non poteva ampliarne in via interpretativa l’ambito di applicazione.

Secondo, la maggiorazione dello 0,65% — testualmente — “può riferirsi soltanto alla quota propria dei farmaci originator”. I generici, che hanno un meccanismo di prezzo strutturalmente diverso (allineamento al prezzo di riferimento, prezzo trasparente all’industria), restano fuori dal perimetro.

Terzo — conseguenza diretta — la circolare AIFA che estendeva lo 0,65% ai generici è annullata. Sui generici i grossisti continuano a operare al 3% di margine senza maggiorazione.

La sentenza non è ancora definitiva. Restano aperte due strade. La prima è un ricorso al Consiglio di Stato da parte di AIFA e/o Ministero della Salute, che potrebbe ribaltare la decisione o rinviarla a sezioni più ampie. La seconda — più probabilmente, sul piano dei tempi e dell’efficacia — è un nuovo intervento legislativo che riformuli l’articolo 324 in modo da chiudere il dubbio interpretativo, includendo (o escludendo) esplicitamente i generici.

In attesa di una di queste due mosse, lo status quo operativo è chiaro: la maggiorazione vale solo sui branded.

L’impatto economico: i 20 milioni che mancano

Il dato che gira nel settore è di circa 20 milioni di euro all’anno di mancato gettito complessivo per la distribuzione intermedia. La cifra è approssimativa ma fondata: i generici rappresentano una quota significativa — non maggioritaria, ma in crescita strutturale — del valore della distribuzione SSN italiana. Su quella quota lo 0,65% si traduce in milioni di euro di margine perso a livello aggregato.

Per il singolo grossista, l’impatto dipende dal mix branded/generici del proprio portafoglio. Un distributore intermedio regionale con €25 milioni di ricavi annui SSN, con un mix 70% branded / 30% generici, vede l’effetto così:

Branded SSN annuo: 17.500.000 €
- Margine vecchio (3%): 525.000 €
- Margine nuovo (3,65%): 638.750 €
- Δ positivo Manovra 2025: +113.750 €/anno

Generici SSN annuo: 7.500.000 €
- Margine vecchio (3%): 225.000 €
- Margine atteso post-circolare AIFA (3,65%): 273.750 €
- Margine effettivo post-TAR (3%): 225.000 €
- Δ vs aspettativa: -48.750 €/anno

Effetto netto Manovra 2025 dopo TAR: +65.000 €/anno

Su un EBITDA tipico di un distributore di questa dimensione (1,5% × 25 mln = circa 375.000 €), 48.750 € di margine venuto meno significa un 13% di EBITDA in meno rispetto all’aspettativa dopo l’aggiornamento normativo. Per un settore già in tensione strutturale, è una correzione significativa.

Si aggiunga che la quota di generici nella distribuzione italiana sta crescendo per ragioni demografiche e di sostenibilità della spesa pubblica: ogni anno la base di calcolo dei “mancati 48.750 €” diventa un po’ più ampia.

Il caso operativo: come cambia il calcolo del margine per cluster

Per il distributore intermedio che ha implementato un sistema di cost-to-serve farmacia per farmacia, la sentenza TAR richiede un aggiustamento concreto al modello di calcolo. Prima del 9 febbraio 2026, il margine percentuale standard da applicare al basket era 3,65%. Da oggi va distinto:

  • Margine 3,65% sulla quota branded del basket
  • Margine 3% sulla quota generici del basket

Per stimare il margine lordo annuo prodotto da una farmacia diventa quindi necessario conoscere — almeno in modo approssimativo — il mix branded/generici del basket di quella farmacia. La granularità ideale è del singolo collo, ma una stima per categoria terapeutica (es. farmacie con forte specializzazione in cardiovascolare, ad alta penetrazione generici, hanno un mix tipicamente più sbilanciato verso il 3%) è già operativa.

L’effetto sulla mappa di portafoglio è prevedibile: le farmacie ad alta penetrazione di generici scendono di posizione nella classifica di marginalità netta. Una farmacia che prima era marginale (zona grigia tra “conviene” e “in perdita”) può adesso essere strutturalmente in perdita. Non perché sia cambiata la farmacia: è cambiata la regola di calcolo del margine.

L’aggiornamento del Calcolatore di marginalità Optivo consente già di inserire il margine effettivo applicabile — basta usare 3% invece di 3,65% per simulare l’effetto della sentenza su un cluster di farmacie con forte vocazione generici, o ponderare i due percentuali secondo il mix reale.

Le mosse plausibili nei prossimi mesi

Sulla base del precedente storico delle controversie simili nel settore farmaceutico, i prossimi passi probabili sono:

Ricorso al Consiglio di Stato da parte di AIFA e/o Ministero della Salute. La decisione di ricorrere è politica oltre che tecnica: il governo ha sostenuto la Manovra 2025 anche presso i grossisti, e la sentenza è uno smacco diretto al disegno originale. Probabilità: alta. Tempi: 12-18 mesi per un esito definitivo.

Nuovo intervento legislativo che chiarisca l’estensione dello 0,65% ai generici (o lo escluda esplicitamente per consolidare la situazione attuale). Probabilità: media-alta, soprattutto se il ricorso al Consiglio di Stato si profila lungo o incerto. Veicolo possibile: emendamento al primo provvedimento utile (Decreto Sanità, Legge di Bilancio 2026, decreto Milleproroghe). Tempi: 3-9 mesi.

Compensazioni alternative per il settore — modifiche su altre componenti (es. l’integrazione 0,05 €/confezione 2026-2027, oggetto di interpretazioni ancora aperte) — sono il piano B se le prime due strade restano bloccate. Tempi: variabili.

In tutte e tre le ipotesi, il distributore intermedio si trova nella posizione di operare con un’incertezza normativa che impatta direttamente sulla pianificazione a 12 mesi. La cosa più ragionevole, in operazioni di questa portata, è non basare le proiezioni economiche del 2026 su un margine 3,65% pieno: scrivere i budget e i conti economici “as is” — sulla situazione post-sentenza — e tenere il +0,65% sui generici come potenziale upside revisionato in corso d’anno.

Implicazioni sulla pianificazione: clusters generici sotto la lente

Per i distributori intermedi con un sistema di pianificazione strategica — che usano simulazioni e ricomposizione progressiva dei giri come descritto nel pillar sull’ottimizzazione dei giri fissi farmaceutici — la sentenza richiede una verifica sui cluster geografici a forte vocazione generici. Tipicamente: aree con strutture sanitarie pubbliche (ASL, ospedali) che spingono sulla DPC (distribuzione per conto) e che traslano sui distributori una composizione di consegne ad alta percentuale generici; oppure cluster di farmacie comunali con politiche di prezzo aggressive sui DOC.

Su questi cluster, il margine effettivo per consegna scende. Il cost-to-serve no. Il margine netto si riduce. Se prima del 9 febbraio 2026 la zona era marginalmente sostenibile, oggi potrebbe non esserlo più.

Il modello di simulazione standard — che ha la frequenza, il basket, la geografia come variabili — va arricchito con una variabile mix branded/generici. Per i nostri clienti DIF stiamo lavorando in questa direzione, ed è una delle modifiche più significative al modello cost-to-serve degli ultimi 12 mesi.

Domande frequenti

La sentenza del TAR Lazio è definitiva?

No. È una sentenza di primo grado della giustizia amministrativa, soggetta a possibile appello al Consiglio di Stato da parte di AIFA e/o del Ministero della Salute. Fino a una pronuncia del Consiglio di Stato o a un nuovo intervento legislativo, lo status operativo è quello fissato dal TAR: lo 0,65% si applica solo ai farmaci branded.

Quanto vale concretamente lo 0,65% sui generici per la DIF italiana?

L’impatto stimato è di circa €20 milioni di mancato gettito complessivo all’anno. La cifra è approssimativa e dipende dall’evoluzione del mix branded/generici nella distribuzione SSN.

Lo 0,65% sui branded resta a tutti gli effetti incedibile?

Sì. La caratteristica di “incontendibilità e incedibilità” dello 0,65% — non trasferibile come sconto agli altri attori della filiera — non è stata toccata dalla sentenza. Vale tutt’intera sulla quota branded.

Cosa devono fare i distributori intermedi nell’immediato?

Tre cose. Primo, aggiornare il modello di calcolo del margine sui cluster a forte penetrazione generici (3% invece di 3,65%). Secondo, ricalcolare il cost-to-serve sulle farmacie con basket sbilanciato verso i generici, dove il margine netto può scendere significativamente. Terzo, monitorare gli sviluppi del ricorso al Consiglio di Stato e di eventuali nuovi interventi legislativi per aggiornare le proiezioni budget.

Il calcolatore Optivo è già aggiornato a questa situazione?

Sì. Il Calcolatore di marginalità per nuova farmacia permette di inserire il margine percentuale applicabile come parametro modificabile: per simulare un cluster a forte vocazione generici basta impostare 3% invece di 3,65%. Per un calcolo personalizzato sulla composizione mix branded/generici del tuo portafoglio, parla con il nostro team.

In sintesi

La sentenza del TAR Lazio del 9 febbraio 2026 ha riscritto in parte la matematica della Manovra 2025 per i distributori intermedi del farmaco. Lo 0,65% di extramargine, riconosciuto come “primo passo di un percorso strutturale”, resta su tutti i branded ma cade sui generici, sottraendo al settore una cifra stimata in 20 milioni di euro all’anno.

Sul piano normativo restano due strade aperte: il ricorso al Consiglio di Stato (tempi lunghi, esito incerto) e un nuovo intervento legislativo (più rapido, politicamente sensibile). Operativamente, intanto, il distributore intermedio si trova a dover gestire una doppia regola di margine — 3,65% sui branded, 3% sui generici — che ha effetti non banali sulla classifica di marginalità delle farmacie e sui cluster geografici a forte vocazione equivalenti.

Per chi ha un sistema di pianificazione strategica e cost-to-serve, l’aggiornamento del modello è la cosa concreta da fare nelle prossime settimane. Se vuoi capire come l’effetto della sentenza si riflette sul tuo portafoglio farmacie reale — quali cluster scendono di posizione, dove conviene rinegoziare condizioni — parla con il nostro team. Tre mesi di dati POD e mix di prodotto sono sufficienti per costruire la proiezione aggiornata.

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