Il 15 settembre 2026 è finito il doppio binario RENTRI: da ora il formulario elettronico xFIR è obbligatorio in via esclusiva per chiunque sia iscritto al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il FIR cartaceo non è più un’alternativa. È l’ultimo di una serie di rinvii che ha reso difficile, anche per chi segue la materia, capire quale scadenza sia realmente attiva oggi e quale ancora a venire. Molte guide online, comprese quelle di alcuni operatori di GPS flotta, citano ancora la data originaria del 13 febbraio 2026 o l’obbligo di geolocalizzazione fissato al 31 dicembre 2025: entrambe sono state superate da proroghe successive.
Questo articolo mette in fila le scadenze RENTRI che contano davvero per chi gestisce mezzi iscritti in Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti speciali pericolosi), con le fonti normative di ciascuna, così puoi verificare in autonomia cosa è già passato, cosa scade a breve e cosa avere pronto per il 2027.
Cos’è il RENTRI e perché la categoria 5 è il nodo critico
Il RENTRI è il registro digitale, disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che ha sostituito i vecchi registri di carico/scarico e formulari cartacei con un sistema telematico gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Riguarda produttori, trasportatori, intermediari e gestori di rifiuti: circa 70.000 operatori italiani, iscritti a scaglioni successivi tra dicembre 2024 e febbraio 2026 in base a dimensione d’impresa e tipologia di rifiuto trattato.
Dentro questo perimetro, la Categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali è quella dei trasportatori di rifiuti speciali pericolosi: vi rientrano le imprese di autotrasporto conto terzi che movimentano questi rifiuti, ma anche le imprese conto proprio che ne producono oltre 30 kg o 30 litri al giorno. È la categoria su cui pesa l’obbligo più stringente e più tecnico dell’intero impianto RENTRI: la geolocalizzazione GPS dei mezzi.
Le quattro scadenze da tenere a mente
| Data | Obbligo | Riferimento normativo | Stato al 20 ottobre 2026 |
|---|---|---|---|
| 12 e 19 dicembre 2024 | Il possesso di un sistema di geolocalizzazione diventa requisito tecnico per l’iscrizione a Categoria 5 | D.D. 253 del 12 dicembre 2024, Deliberazione Albo Gestori n. 3 del 19 dicembre 2024 | Attivo |
| 30 giugno 2026 | Termine per attestare via AGEST Telematico il possesso del GPS sui mezzi già iscritti in Cat. 5 (rinviato dal 31 dicembre 2025) | Deliberazione n. 1/2026 (24 marzo), Circolare n. 2/2026, Legge 26/2026 | Scaduto: dal 1° luglio 2026 i mezzi non attestati sono cancellati d’ufficio dalla categoria |
| 15/16 settembre 2026 | Fine del doppio binario: xFIR obbligatorio in via esclusiva per tutti i soggetti RENTRI, non solo Cat. 5 (rinviato dal 13 febbraio 2026) | Legge 26/2026 di conversione del Decreto Milleproroghe | Attivo |
| 13 settembre 2027 (rinviato dal 13 febbraio 2027) | Obbligo di trasmettere a RENTRI i dati di percorso GPS (traccia in formato GPX 1.1, via API o servizi di supporto RENTRI) per i trasporti di rifiuti pericolosi, associati alla targa e agli xFIR del viaggio | D.M. 59/2023, D.D. 253/2024, D.D. 275 del 12 ottobre 2026 | In arrivo |
Le prime due date non sono più rinviabili: se un mezzo Cat. 5 non ha attestato il GPS, oggi è fuori dalla categoria, e il gestore rischia di scendere sotto la dotazione minima richiesta e di aprire un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 120/2014. La terza è operativa dal 16 settembre. La quarta, a differenza di quanto riportano alcuni articoli non aggiornati, non è “già passata”: riguarda l’invio dei dati di percorso a RENTRI, non l’installazione del dispositivo, che è un obbligo distinto e antecedente.
xFIR: cosa cambia da adesso in poi
Fino al 15 settembre, un’azienda RENTRI poteva scegliere se compilare il FIR in forma cartacea o digitale, e la trasmissione di dati incompleti o mancanti tramite xFIR non era sanzionata. Da ora:
- Il FIR cartaceo non è più un’opzione valida per i soggetti iscritti al RENTRI.
- Ogni movimentazione di rifiuto deve generare un xFIR compilato secondo i modelli degli allegati I e II al D.M. 59/2023.
- Le sanzioni dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 tornano pienamente applicabili: da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni generali, fino a 15.000 euro per i rifiuti pericolosi, con possibili profili penali in caso di falsità documentale o traffico illecito.
Per le imprese che hanno già completato la transizione digitale nei mesi scorsi, il cambio è amministrativo: la finestra di tolleranza chiude. Per chi sta ancora usando il cartaceo, la priorità è verificare da subito che il proprio software gestionale rifiuti (o il fornitore a cui si appoggia) generi xFIR conformi, prima del prossimo carico.
Geolocalizzazione GPS categoria 5: cosa serve davvero
Il requisito tecnico è definito dal Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, che specifica cosa deve garantire un sistema di geolocalizzazione per essere valido ai fini RENTRI:
- Tracciamento completo del percorso, dal punto di partenza alla destinazione, con registrazione della data del trasporto e un’accuratezza sufficiente a ricostruire il tragitto.
- Associazione univoca alla targa del veicolo su cui è installato. Il testo del 2024 chiedeva targa e telaio; il D.D. 275 del 12 ottobre 2026 ha tolto il telaio.
- Esportazione in formato standard fra quelli comunemente usati.
- Visualizzazione del tracciato tramite uno strumento informatico reso disponibile dall’impresa iscritta.
Il D.D. 275 del 12 ottobre 2026 ha aggiunto, nel suo Allegato 1, i requisiti per la trasmissione: un punto di posizione almeno ogni 3 minuti, una tolleranza massima di 2 minuti fra l’evento registrato nell’xFIR e il dato di posizione, un’accuratezza entro 10 metri, coordinate WGS84 con 6 decimali e indicatori di accuratezza del segnale. La traccia si invia dopo i dati dell’xFIR, in formato GPX 1.1, tramite le API RENTRI o i servizi di supporto del portale, e i dati vanno conservati ed estraibili per 3 anni. Le specifiche tecniche di dettaglio le definirà il MASE.
Non è richiesto un dispositivo certificato da un elenco ministeriale: la norma parla di caratteristiche funzionali, non di marchio o modello. Qualunque sistema di tracking flotta che registra posizione e targa e consente l’esportazione dei dati soddisfa l’impianto della norma; il punto da verificare caso per caso è se il proprio fornitore rispetta frequenza e accuratezza dell’Allegato 1 e genera la traccia GPX richiesta da RENTRI, o se serve un passaggio di configurazione aggiuntivo prima del 13 settembre 2027.
Cosa succede se non si è in regola
Dal 1° luglio 2026, l’Albo cancella d’ufficio dalla Categoria 5 i veicoli non attestati. Se la cancellazione porta l’impresa sotto la dotazione minima di mezzi richiesta per la classe di iscrizione, scatta un procedimento disciplinare ex art. 21 D.Lgs. 120/2014, che può portare fino alla sospensione dell’iscrizione stessa: un’impresa che perde la Categoria 5 non può più legalmente trasportare rifiuti pericolosi conto terzi, con un impatto diretto sul fatturato, non solo un rischio di sanzione amministrativa.
Il nodo privacy: GPS obbligatorio non significa GPS senza regole
C’è un punto che molte guide dedicate a RENTRI non trattano, e su cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è pronunciato con la nota 831 del 28 gennaio 2026. Il GPS installato per adempiere all’obbligo di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, e usato esclusivamente per quella finalità, sta fuori dal campo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: l’obbligo è una condizione di esercizio dell’attività imposta da una norma speciale, non un’esigenza del datore di lavoro. Appena lo stesso sistema serve anche a esigenze proprie dell’azienda (pianificare i giri, controllare i consumi, proteggere i mezzi dal furto, valutare lo stile di guida), la procedura dell’art. 4 torna necessaria: accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Chi gestisce una flotta usa il GPS in quel modo, quindi in pratica la procedura va fatta, e in ogni caso restano l’informativa ai conducenti e gli obblighi del GDPR. Come si chiede l’autorizzazione, modulo per modulo, è spiegato nella guida su GPS sui veicoli aziendali: cosa dice la legge su privacy e Statuto dei Lavoratori: vale la pena chiudere la procedura in parallelo all’adeguamento RENTRI, non dopo.
Checklist: cosa avere pronto ora
Per chi gestisce mezzi in Categoria 5, l’ordine di priorità realistico a oggi (20 ottobre 2026) è:
- Verificare lo stato di attestazione GPS su AGEST Telematico per ogni veicolo Cat. 5: se manca, il mezzo è già fuori categoria dal 1° luglio, e la regolarizzazione va gestita come urgenza, non come manutenzione ordinaria.
- Chiudere la transizione xFIR con il proprio software gestionale o fornitore, verificando che ogni movimentazione generi un formulario digitale conforme agli allegati D.M. 59/2023.
- Sistemare la procedura privacy/Statuto dei Lavoratori sul GPS, se non è già stata fatta: l’esenzione della nota INL 831/2026 vale solo per il GPS usato esclusivamente per il RENTRI, non per quello che serve anche alla gestione della flotta.
- Verificare con il proprio fornitore di telematica se il sistema produce già la traccia GPX con la frequenza e l’accuratezza richieste per l’invio a RENTRI dal 13 settembre 2027, o se serve un intervento di configurazione: restano poco meno di undici mesi.
Un GPS di flotta già installato copre i requisiti?
Nella maggior parte dei casi, sì per la parte tecnica di base: un GPS di flotta che registra la posizione per veicolo, la associa alla targa, e mette a disposizione una dashboard di consultazione del tracciato, come OptivoTrack in modalità OBD o CAN, copre le caratteristiche funzionali richieste dal D.D. 253/2024. Il punto che ogni azienda Cat. 5 deve verificare con il proprio fornitore, non genericamente, è il formato di esportazione: se il sistema produce già la traccia GPX da inviare a RENTRI o se serve un adattamento in vista del 13 settembre 2027. È una domanda tecnica specifica da porre a chi gestisce oggi la tua flotta, non un dettaglio da dare per scontato.
Per chi valuta l’acquisto dell’hardware GPS invece del comodato d’uso incluso nella piattaforma, il dispositivo può rientrare tra i beni agevolabili con la Nuova Sabatini, alla stregua di altri investimenti in digitalizzazione della flotta.
FAQ
La geolocalizzazione RENTRI riguarda solo i mezzi pesanti?
No. Riguarda qualunque veicolo, furgone incluso, iscritto in Categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dalla massa. Il criterio è la categoria di iscrizione, non la tipologia di veicolo.
La mia azienda trasporta solo rifiuti non pericolosi: sono coinvolto dall’obbligo GPS?
No, l’obbligo di geolocalizzazione riguarda specificamente la Categoria 5 (rifiuti pericolosi). Sei però comunque soggetto all’obbligo xFIR se iscritto al RENTRI, indipendentemente dalla categoria.
Cosa succede se un veicolo Cat. 5 non ha ancora attestato il GPS?
È già fuori dalla categoria dal 1° luglio 2026. Va attestato al più presto su AGEST Telematico: nel frattempo il veicolo non può essere legalmente impiegato per trasporto conto terzi di rifiuti pericolosi in quella categoria.
Il 13 settembre 2027 devo installare il GPS o è già tardi se non l’ho fatto?
Il 13 settembre 2027 riguarda l’invio dei dati di percorso a RENTRI, non l’installazione del dispositivo. L’installazione e l’attestazione erano già dovute, con termine scaduto il 30 giugno 2026. Se non hai ancora il GPS installato, sei in ritardo su un obbligo già scaduto, non su uno futuro.
Un GPS aftermarket va bene o serve un dispositivo omologato specificamente per RENTRI?
Non esiste un elenco ministeriale di dispositivi certificati. Il D.D. 253/2024 definisce caratteristiche funzionali (tracciamento del percorso, associazione univoca alla targa, esportazione in formato standard) e il D.D. 275/2026 vi aggiunge requisiti di frequenza e accuratezza, non un modello o un marchio. Qualunque sistema che soddisfa queste caratteristiche è idoneo.
Chi controlla se il sistema di geolocalizzazione è conforme?
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali verifica l’attestazione in fase di iscrizione o variazione. In caso di controllo su strada o ispezione, l’onere di dimostrare la conformità tecnica del sistema resta in capo all’impresa.
Cosa rischio se continuo a usare il FIR cartaceo dopo il 15 settembre 2026?
Le sanzioni dell’art. 258 D.Lgs. 152/2006 tornano pienamente applicabili: da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni generali, fino a 15.000 euro sui rifiuti pericolosi, con possibili profili penali in caso di documentazione falsa.
Devo rifare l’accordo sindacale sul GPS se lo avevo già fatto per altri scopi (sicurezza, logistica)?
Dipende dalla finalità dichiarata nell’accordo esistente. Se copre già la geolocalizzazione per finalità organizzative o di sicurezza, l’uso per la tracciabilità RENTRI non aggiunge un’esigenza del datore di lavoro: secondo la nota INL 831/2026 quella finalità sta fuori dall’art. 4. Conviene comunque aggiornare l’informativa ai conducenti, che deve descrivere anche l’invio dei percorsi a RENTRI, e verificare che le modalità scritte nell’accordo (frequenza, conservazione, accessi) coincidano con la configurazione reale. Se invece l’accordo copre solo le telecamere o un altro strumento, il GPS usato anche per la flotta richiede un accordo o un’integrazione che lo nomini, o l’istanza all’Ispettorato con il modulo INL 1.2; un’autorizzazione già ottenuta si integra con lo stesso modulo.
Le scadenze RENTRI possono essere prorogate di nuovo?
È già successo più volte. Lo xFIR e la geolocalizzazione Cat. 5 sono slittati con il Milleproroghe, e l’invio dei dati di percorso è passato dal 13 febbraio al 13 settembre 2027 con il D.D. 275 del 12 ottobre 2026. Non è prudente pianificare contando su un’ulteriore proroga: le due scadenze del 2026 (30 giugno e 15 settembre) sono state confermate senza rinvii dell’ultimo minuto.
In sintesi
- 15/16 settembre 2026: xFIR obbligatorio in via esclusiva per tutti i soggetti RENTRI, doppio binario chiuso.
- 30 giugno 2026 (scaduto): termine per attestare il GPS sui mezzi Cat. 5; dal 1° luglio i non conformi sono cancellati d’ufficio.
- 13 settembre 2027 (non più 13 febbraio): obbligo di invio a RENTRI dei dati di percorso GPS, una traccia GPX associata alla targa, per i trasporti di rifiuti pericolosi.
- Il GPS usato solo per il RENTRI sta fuori dall’art. 4 (nota INL 831/2026); usato anche per la flotta, l’accordo sindacale o l’autorizzazione servono, e l’informativa ai conducenti serve sempre.
- Un sistema di tracking flotta esistente copre di norma le caratteristiche funzionali richieste; il formato di esportazione va verificato con il proprio fornitore prima di settembre 2027.
Chi gestisce una flotta Categoria 5 affronta anche una seconda pressione operativa, distinta dalla compliance RENTRI ma spesso sulla scrivania dello stesso fleet manager: la difficoltà a trovare e trattenere autisti. Ne parliamo, con i dati disponibili sul settore rifiuti in Italia e all’estero, in turnover autisti e giri squilibrati nella raccolta rifiuti.
Se vuoi verificare se il tuo sistema di tracking attuale è pronto per l’invio dati RENTRI del 2027, o stai valutando l’installazione GPS sui mezzi Categoria 5 ancora scoperti, parla con il nostro team: bastano le targhe dei veicoli coinvolti per capire cosa serve.