I tempi di attesa al carico e scarico sono il tempo che un veicolo passa fermo sul luogo di carico o di scarico prima che le operazioni si concludano. Nell’autotrasporto di merci per conto di terzi li regola l’art. 6-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286: oltre una franchigia, l’attesa dà al vettore diritto a un indennizzo.
Franchigia e indennizzo
Nel testo in vigore dal 20 luglio 2025 la franchigia è di novanta minuti per ciascuna operazione, contati dall’arrivo del vettore sul luogo di carico o scarico, e comprende anche le attese dovute all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario. Superata la franchigia, committente e caricatore devono al vettore, in solido, un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. L’importo si rivaluta ogni anno sull’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
L’indennizzo non è dovuto se il ritardo è imputabile al vettore. Spetta invece anche quando si superano i tempi di esecuzione delle operazioni indicati nel contratto, se risultano dai documenti di accompagnamento o da un altro documento sottoscritto. La richiesta va fatta entro il termine di prescrizione dell’art. 2951 del codice civile, e resta possibile il decreto ingiuntivo.
Come si prova l’orario di arrivo
Il committente, il destinatario o gli altri soggetti della filiera devono comunicare al vettore luogo, orario e modalità di accesso per le operazioni. Se non lo fanno, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo con i dati del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione o del tachigrafo intelligente di seconda generazione. L’ora di arrivo registrata per ogni sosta, quindi, non serve solo a ricostruire il giro: è ciò che permette di documentare una richiesta di indennizzo. Sulla differenza fra i due strumenti vedi G2V2 e telematica di flotta; su come convivono vettori propri e di terzi, padroncini e conto terzi.
FAQ
Le regole sui tempi di attesa valgono anche per il conto proprio?
L’art. 6-bis sta nel decreto che disciplina l’autotrasporto di cose per conto di terzi e regola il rapporto fra vettore, committente e caricatore. Chi trasporta merci proprie non ha un committente a cui chiedere l’indennizzo.
L’indennizzo è sempre di 100 euro l’ora?
Cento euro è l’importo fissato dalla legge, soggetto a rivalutazione automatica annuale sull’indice FOI. L’importo aggiornato va verificato al momento della richiesta.